Il lavoratore autonomo (o prestatore d’opera) è colui che si obbliga ad una determinata prestazione lavorativa a favore di un altro soggetto (committente), senza il vincolo della subordinazione e con l’assunzione del rischio a proprio carico.
Il nostro ordinamento giuridico non fornisce una precisa definizione di lavoro autonomo, limitandosi a disciplinare solo i contratti d’opera e le professioni intellettuali.
Il contratto d’opera, disciplinato dagli artt. 2222 e succ. del Codice Civile, si ha quando “una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Ciò che distingue il lavoro autonomo da quello subordinato non è l’oggetto della prestazione bensì le modalitàmediante le quali effettivamente essa è svolta ed il tipo di vincolo esistente fra il prestatore d’opera e il committente.
Per definirsi autonomo, pertanto, il lavoratore dovrà espletare la propria attività in modo discrezionale e senza l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare come nel caso del lavoro subordinato anche se al committente spetta un potere di controllo in corso d’opera consistente nella verifica della rispondenza dell’opera o del servizio alle determinazioni del contratto e dell’esecuzione a regola d’arte da parte del lavoratore autonomo.
Nel lavoro autonomo l’attività viene presa in considerazione esclusivamente per il risultato conseguito (opera o servizio) e non per la collaborazione prestata dal lavoratore, per la realizzazione di opere e servizi realizzati da un altro soggetto (imprenditore).
Un ulteriore elemento che differenzia il lavoro autonomo da quello subordinato è l’assunzione del rischio, in quanto, a differenza del lavoratore subordinato che avrà diritto al compenso pattuito anche senza il raggiungimento di un risultato, il lavoratore autonomo organizza la sua attività al fine di soddisfare la richiesta del committente, assumendosi il rischio connesso all’attività svolta.
Talvolta potrebbe risultare non agevole identificare un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. In tal caso sarà necessario far riferimento ai criteri distintivi sussidiari, quali:
- la continuità e la durata del rapporto
- l’osservanza di un orario di lavoro predeterminato
- il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita
- l’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale
L’oggetto del contratto di lavoro autonomo è dunque l’opera consistente in qualsiasi attività di carattere manuale, tecnico o intellettuale idonea a produrre un risultato economico, delimitata nel tempo oppure continuativa.
Il corrispettivo può essere erogato al lavoratore autonomo in denaro o in natura e dovrà essere commisurato all’opera o al servizio prestato. La sua mancata previsione nel contratto non comporta la nullità dello stesso bensì il ricorso alle tariffe professionali o agli usi, oppure alla determinazione del giudice in base al risultato raggiunto e al lavoro ritenuto necessario per ottenerlo. Per alcune professioni le tariffe sono inderogabili, in quanto stabilite dalle disposizioni di legge.
Il lavoratore autonomo è tenuto a svolgere la propria prestazione con la diligenza del buon padre di famiglia secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte. In caso contrario il committente può fissare un congruo termine per l’adeguamento, trascorso il quale potrà recedere dal contratto e chiedere il risarcimento dei danni.
L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il lavoratore autonomo dalla responsabilità per difformità o per vizidella medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente infatti, a pena di decadenza, deve denunziare le difformità e i vizi occulti al lavoratore autonomo entro otto giorni dalla scoperta.
Il committente può recedere dal contratto anche quando sia iniziata l’esecuzione dell’opera, purché il lavoratore autonomo sia tenuto indenne delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
Anche l’impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile ad alcuna delle parti legittima la risoluzione del contratto ed in tal caso il lavoratore autonomo avrà diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte di opera o servizio compiuta.
Il recesso, relativo alle professioni intellettuali, prevede invece:
- la facoltà del cliente di recedere in qualsiasi momento dal contratto, rimborsando le spese sostenute dal professionista e pagando il compenso per l’opera da questo prestata;
- la facoltà del prestatore d’opera di recedere dal contratto per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’opera prestata, la cui determinazione va effettuata, però, con riguardo al risultato ritenuto utile per il cliente.
Il recesso del lavoratore autonomo deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.