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Lavoro discontinuo

Il D.lgs. n. 66/2003 ha proceduto alla radicale riforma dell’istituto stabilendo con precisione che per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.

In base alla nuova normativa duqnue tutte le occupazioni che richiedono per loro natura un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, vengono escluse solo dall’ambito applicativo della disciplina della durata settimanale dell’orario di lavoro.

La vecchia normativa invece (RD 692/1923), escludeva dalla definizione di orario di lavoro (lavoro effettivo) tutte le attività di lavoro discontinuo ovvero quelle attività che “non richiedono un impegno continuativo di lavoro e che quindi godono, durante l’orario, di pause o di periodi di inoperosità, nonché i lavoratori che svolgono attività di semplice attesa o custodia”.

L’elenco delle lavorazioni rientranti nell’ambito del lavoro discontinuo è tassativamente previsto dalla legge e pertanto non suscettibile di estensione analogica, se non da parte dei contratti collettivi.

La durata della prestazione settimanale in caso di lavoro discontinuo è stabilita dal contratto collettivo, ma deve comunque rispettare il tetto massimo di 48 ore medie nel periodo di riferimento, come per la generalità dei lavoratori.

Non sono ricompresi nell’ambito del lavoro prestato con discontinuità quei lavoratori che svolgono mansioni miste, anche nel caso in cui siano addetti in prevalenza ad attività ricomprese fra quelle discontinue.

L’elenco delle lavorazioni  rientranti nell’ambito del lavoro discontinuo ai sensi del RD 692/1923 è dunque il seguente:

  • Custodi
  • Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie
  • Portinai
  • Fattorini
  • Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere
  • Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti
  • Personale addetto all’estinzione degli incendi
  • Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico
  • Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali
  • Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti
  • Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro
  • Addetti ai centralini telefonici privati
  • Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche
  • Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti
  • Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi
  • Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi
  • Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile
  • Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati
  • Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali
  • Personale addetto ai servizi di alimentazione e d’igiene negli stabilimenti industriali.
  • Personale addetto servizi igienici o sanitari
  • Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti
  • Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici)
  • Personale addetto ai gazometri per uso privato
  • Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche
  • Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici
  • Personale addetto all’esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell’industria della calce e cemento
  • Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie
  • Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine
  • Personale addetto alla sorveglianza ed all’esercizio degli apparecchi di concentrazione a vuoto; degli apparecchi di filtrazione; degli apparecchi di distillazione; dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all’art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 195; degli impianti di acido solforico e acido nitrico; degli apparecchi per l’elettrolisi dell’acqua; degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas
  • Personale addetto alle gru
  • Capistazione di fabbrica e personale dell’ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri
  • Personale addetto alla manutenzione stradale
  • Personale addetto esclusivamente nell’industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico
  • Personale addetto all’industria della pesca
  • Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo
  • Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti
  • Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo
  • Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo
  • Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone
  • Personale addetto al governo, alla cura ed all’addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa
  • Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri
  • Personale addetto ai corri ponti
  • Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori
  • Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq
  • Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto
  • Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose
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