Ai sensi del RD n.692/1923 veniva considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richiedeva un’applicazione assidua e continuativa.
Conseguentemente non venivano comprese nella definizione di “lavoro effettivo” quelle occupazioni che richiedevano per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia
Il concetto di lavoro effettivo, fino all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2003, è stato dunque il parametro di riferimento delle disposizioni concernenti l’orario di lavoro.
Il Dlgs 66/2003 invece, definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Tale definizione, a differenza della previgente normativa, ritiene dunque compresi nell’orario di lavoro i periodi in cui i lavoratori “sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenervisi a disposizione di quest’ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità”.
Nella nuova disciplina, non è stata più riproposta l’esclusione dalla nozione di orario di lavoro e dalla disciplina sulla durata massima della prestazione di lavoro di “quelle occupazioni che richiedano per loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia”. Tali lavorazioni vengono esplicitamente escluse solo dall’ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale.
Ai sensi del RD 692/1923 inoltre sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro effettivo:
- i riposi intermedi all’interno ed all’esterno dell’azienda, a condizione che siano prestabiliti ad ore fisse e siano indicati nell’orario di lavoro affisso agli albi
- il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro
- le soste superiori a 10 minuti, fino ad un massimo di due ore nell’arco dell’intera giornata e durante le quali non sia richiesto alcun tipo di prestazione lavorativa
Sono da considerarsi, invece, incluse nel computo del lavoro effettivo quelle pause brevi, saltuarie od occasionali strettamente connesse al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore, comprese le soste di durata superiore ai 15 minuti concesse all’operaio per lo svolgimento di quei lavori particolarmente faticosi, allo scopo di rimetterlo in condizione di recuperare le energie.