Consulente del lavoro dal 1981

Lavoro interinale

Il DLgs 276/2003 ha sancito l’abrogazione della precedente normativa in materia di lavoro interinale inaugurando la stagione della somministrazione di lavoro.

E’ stato introdotto in Italia con la Legge 196/1997 con lo scopo di rispondere alle necessità imprenditoriali, al fine di utilizzare temporaneamente prestazioni lavorative, senza assumersi tutti gli oneri derivanti dall’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Il lavoro interinale era un rapporto di lavoro di tipo triangolare in quanto il lavoratore veniva assunto dall’impresa fornitrice, ma il lavoro era svolto a favore di quella utilizzatrice che rimaneva estranea al rapporto di lavoro.

L’impresa fornitrice di manodopera, pertanto era titolare del contratto di lavoro, l’impresa utilizzatrice era titolare del contratto di appalto ed il lavoratore prestava la sua attività in virtù di un comando o distacco.

In tal modo il lavoratore interinale, pur essendo assunto e retribuito dall’impresa fornitrice, svolgeva la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice.

Il vantaggio per l’impresa utilizzatrice era dunque quello di evitare i rischi dell’assunzione e della stabilizzazione del rapporto di lavoro, mentre lo svantaggio era il maggior costo dovuto alla triangolazione.

Nell’ambito del lavoro interinale il rapporto di lavoro tra i soggetti coinvolti si articolava come segue:

  • il lavoratore stipulava con l’impresa fornitrice un contratto di lavoro interinale, a tempo determinato o indeterminato, laddove nel primo caso era finalizzato ad una specifica fornitura, mentre nel secondo, ad una fornitura stabile, con diritto ad un’indennità di disponibilità, per i periodi in cui il lavoratore rimaneva in attesa di essere riassegnato allo svolgimento di una nuova prestazione lavorativa;
  • l’impresa fornitrice stipulava un contratto di fornitura con l’impresa utilizzatrice, che doveva essere iscritta in apposito albo;
  • l’impresa fornitrice inviava con comando o distacco i prestatori di lavoro temporaneo nell’impresa utilizzatrice;
  • i lavoratori, dipendevano dall’impresa fornitrice, che provvedeva alla loro retribuzione ed ai relativi versamenti contributivi, con facoltà di procedere al loro licenziamento;
  • l’impresa utilizzatrice poteva, alla fine della fornitura , restituire il lavoratore o tenerlo, assumendolo a tempo indeterminato.

Il lavoro interinale poteva essere fornito esclusivamente da imprese in possesso di specifici requisiti:

  • costituzione della società nella forma di società di capitali o cooperativa e identificazione dell’oggetto sociale con l’attività di fornitura di lavoro temporaneo;
  • disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell’attività di fornitura di manodopera nazionale, garantendo una distribuzione della stessa sul territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
  • garanzia dei crediti retributivi e contributivi nei confronti di coloro che vengono assunti con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo e degli enti previdenziali;
  • gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari non dovevano aver riportato condanne penali.

Il rilascio della predetta autorizzazione consentiva all’impresa di esercitare provvisoriamente l’attività per un periodo non superiore a 2 anni, trascorsi i quali, la società poteva richiedere, al direttore generale per l’impiego, quella a tempo indeterminato concessa subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell’attività svolta dal richiedente, entro 30 giorni dalla richiesta.

Il lavoro interinale era vietato nelle seguenti ipotesi:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitavano il diritto di sciopero;
  • qualora le unità produttive interessate avevano proceduto nei 12 mesi precedenti a licenziamenti collettiviriguardanti lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferiva la fornitura, a meno che non veniva utilizzata per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • qualora nelle unità produttive interessate era in atto una sospensione di rapporti di lavoro o una riduzione di orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessi lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferiva la fornitura di lavoro temporaneo;
  • nei casi in cui le unità produttive non avevano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del Decreto Legislativo 626/1994 e successive integrazioni e modificazioni;
  • nei casi in cui le unità produttive effettuavano lavorazioni che richiedevano sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente rischiosi.

Era prevista, infine una limitazione di tipo quantitativo all’assunzione di prestatori di lavoro interinale, in quanto il numero dei lavoratori interinali non poteva superare la percentuale di coloro che erano occupati, nell’organico dell’impresa utilizzatrice, in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dalla contrattazione collettiva.

Leggi anche