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Lavoro intermittente

Il lavoro intermittente (detto anche lavoro a chiamata o job on call), ad oggi disciplinato dagli artt. 13-18 del D.Lgs 81/2015, è una tipologia di lavoro subordinato nella quale un lavoratore si rende disponibile a svolgere una determinata prestazione su chiamata e secondo l’esigenza del datore di lavoro.

I datori di lavoro possono ricorrere al lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni:

  • di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi o elencati nel Regio Decreto n.2657/1923 e nel DM 23 ottobre 2004;
  • con soggetti di età inferiore a 24 anni (purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno) o con più di 55 anni, anche pensionati;
  • nel limite quantitativo pari a 400 giornate nell’arco di 3 anni solari per ciascun lavoratore per il medesimo datore (Eccezioni: settore turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo). In caso di superamento di tale limite il contratto si trasforma a tempo pieno ed indeterminato.

È vietato ricorrere al lavoro intermittente:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • si sia proceduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti;
  • sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale;
  • ai datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il contratto di lavoro intermittente, da stipularsi in forma scritta, può essere sia tempo indeterminato sia a tempo determinato.

Devono essere indicate:

a) la durata ed i requisiti (oggettivi e soggettivi) che consentono la stipula del contratto;

b) il luogo e le modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del preavviso di chiamata (minimo un giorno lavorativo);

c) il trattamento economico e, ove prevista, l’indennità di disponibilità;

d) le forme e le modalità con cui può essere chiesta la prestazione;

e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’eventuale indennità.

Il trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita ed al lavoratore deve essere corrisposta una retribuzione oraria maggiorata delle quote di mensilità aggiuntive.

Le parti possono infine stabilire contrattualmente l’obbligo del lavoratore di garantire la propria disponibilità in caso di chiamata da parte del datore di lavoro. In questa ipotesi, oltre al normale trattamento economico spettante per i periodi lavorati, il lavoratore ha diritto ad un’indennità mensile per i periodi di inattività (c.d. indennità di disponibilità).

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