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Lavoro nero (o sommerso)

Per lavoro nero (o sommerso) si intende “l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.

La Legge n.183 del 4 novembre 2010, c.d. Collegato lavoro, è intervenuta in materia di lavoro nero (o sommerso), modificandone alcuni fondamentali aspetti.

Il parametro impiegato per rilevare il lavoro nero (o sommerso) è divenuto dunque il mancato inoltro della comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l’impiego.

La mancata comunicazione preventiva al Centro per l’impiego non più è soggetta unicamente alla specifica sanzione di cui all’art. 19, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003 ma viene assorbita nella fattispecie più grave di lavoro nero punibile con la maxisanzione.

In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica, ferme restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro.

Nell’ambito del nuovo impianto normativo, viene quindi confermata la natura di misura sanzionatoria aggiuntiva della maxisanzione, in quanto la stessa non si sostituisce ma va a sommarsi a tutte le altre sanzioni previste dall’ordinamento nei casi di irregolare costituzione del rapporto di lavoro (mancata consegna al lavoratore del documento contenente le informazioni relative alla instaurazione del rapporto di lavoro,omesse registrazioni sul libro unico del lavoro, etc.).

La maxisanzione trova applicazione nei confronti del solo datore di lavoro privato, nei casi di impiego di lavoratori subordinati per i quali l’assunzione non sia stata formalizzata attraverso la comunicazione al Centro per l’impiego.

La maxi sanzione si applica inoltre nel caso di:

  • impiego di lavoratori extracomunitari clandestini, o comunque privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, etc.
  • impiego di minori, bambini e adolescenti, che siano privi dei requisiti legalmente stabiliti per l’ammissione al lavoro
  • istituzioni scolastiche private qualora occupino irregolarmente personale

La maxisanzione non trova invece applicazione:

  • nei confronti dei datori di lavoro domestico
  • nei rapporti di lavoro instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati. Con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi, in qualunque modalità, anche a progetto, agli associati in partecipazione con apporto di lavoro per i quali non sia stata effettuata, qualora normativamente prevista, la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego non si applica la maxisanzione ma solo la specifica sanzione per omessa comunicazione
  • nel caso di assunzioni dovute a cause di forza maggiore o eventi straordinari e imprevedibili
  • nel caso in cui il datore di lavoro si sia affidato ad associazioni e professionisti che si trovino a non potere effettuare (es. per chiusura dello studio) la comunicazione di assunzione

Al fine di incentivare i datori di lavoro a regolarizzare spontaneamente i rapporti di lavoro nero (o sommerso), il Collegato lavoro ha previsto un’attenuazione della maxisanzione in caso di ravvedimento tardivo rispetto all’effettivo inizio del rapporto di lavoro ma comunque antecedente al controllo ispettivo.

L’articolo 22 del decreto legislativo n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, ha completamente ridisegnato l’apparato sanzionatorio previsto per l’impiego di lavoratori in assenza della preventiva comunicazione telematica di instaurazione del relativo rapporto.

L’attuale sistema, che si applica per le violazioni compiute successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo, prevede tre differenti tipologie o fasce sanzionatorie, variabili in relazione al numero di giornate di effettivo lavoro irregolare (la sanzione prevista varia da 1.500 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare).

Ulteriore novità è stata la reintroduzione della procedura di diffida (articolo 13 del D.Lgs. 124/2004), da ottemperare nei 120 giorni successivi alla notifica del verbale unico, applicabile a condizione che il datore stipuli un contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato part-time con riduzione non superiore al 50% oppure a tempo determinato, ma full-time e di durata non inferiore a tre mesi) e che si impegni a mantenere in servizio i lavoratori per almeno tre mesi.

Un inasprimento delle sanzioni è stato invece previsto in due ipotesi, evidentemente ritenute di maggiore emergenza sociale: l’impiego di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno e dei minori non in età di lavoro.

Infine agevolazioni sono state previste per il versamento della somma aggiuntiva necessaria ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, che consegue nei casi più gravi di irregolarità, prevedendo la possibilità del pagamento immediato di un quarto della somma dovuta e la rateazione del residuo, maggiorato del 5%, entro 6 mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca.

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