L’art. 2094 del codice civile definisce prestatore di lavoro subordinato chi “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Con lavoro subordinato si fa riferimento dunque ad un lavoratore che si obbliga – in cambio di una retribuzione – a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. L’elemento qualificante del rapporto è la subordinazione, intesa quale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro.
Gli indici classificatori del lavoro subordinato sono dunque:
- assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico, di direzione, di controllo e disciplinare del datore di lavoro inteso da una parte come obbligo continuativo di obbedienza da parte del lavoratore e dall’altra nel potere di interferenza del datore sulle modalità di svolgimento della prestazione;
- continuità della prestazione intesa come persistenza nel tempo dell’obbligo di porre l’attività lavorativa a disposizione del datore;
- collaborazione offerta all’impresa dietro versamento della retribuzione intesa come collegamento funzionale della prestazione lavorativa con la struttura organizzativa aziendale.
Esistono tuttavia ulteriori indici sussidiari annoverati dalla giurisprudenza che contraddistinguono il lavoro subordinatoda altre tipologie. Gli indici in questione sono:
- il vincolo di orario;
- la forma della retribuzione;
- l’ incidenza del rischio;
- l’oggetto della prestazione;
- la collaborazione sistematica e non occasionale;
- il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo e per le finalità d’impresa;
- l’assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale di rischio economico e dei risultati da conseguire.
Nessuno di questi indici c.d. sussidiari è da solo idoneo a costituire una scriminante tra lavoro subordinato e autonomo.
Quando si parla di lavoro subordinato si intende generalmente un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che non prevede quindi una scadenza. Tuttavia nel corso del tempo sono state introdotte ulteriori fattispecie contrattuali come:
- Apprendistato: rapporto di lavoro subordinato a causa mista nel quale l’imprenditore è inoltre tenuto a impartire e/o far impartire l’addestramento necessario perché il lavoratore possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.
- Inserimento lavorativo: rapporto di lavoro subordinato che sostituisce, a seguito della cosiddetta riforma Biagi, il contratto di formazione e lavoro.
- Lavoro a tempo determinato: rapporto di lavoro subordinato stipulato qualora sussistano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che richiedono un incremento di manodopera per un periodo di tempo limitato.
- Part time: rapporto di lavoro subordinato che prevede un orario inferiore rispetto a quello normale indicato dalla legge o dal contratto collettivo.
Lavoro ripartito (o job sharing): rapporto di lavoro subordinato mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica ed identica obbligazione lavorativa. - Somministrazione di lavoro; rapporto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti: il somministratore, l’utilizzatore e il lavoratore. Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l’utilizzatore (c.d. missione). Tra somministratore e utilizzatore viene stipulato un contratto di fornitura di manodopera, che è un normale contratto commerciale.
- Lavoro a chiamata (job on call, lavoro intermittente): rapporto di lavoro subordinato mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro, che può utilizzare la prestazione lavorativa secondo le proprie necessità.