Il lavoro Supplementare comprende quelle prestazioni svolte oltre l’orario ridotto concordato fra le parti, “anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi”.
Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 66/2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari.
Laddove il contratto collettivo non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari in misura non superiore al 25% delle ore settimanali concordate.
In tale ipotesi il lavoratore potrà rifiutare solo ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale (art. 6, co. 1 – 2, D.Lgs. n. 81/2015). Oltre il 25% sarà necessario il consenso del lavoratore.
Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 % della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.