La lettera di assunzione rappresenta il contratto individuale di lavoro stipulato tra il datore di lavoro ed il lavoratore.
All’atto della assunzione e comunque prima dell’inizio dell’attività lavorativa, i datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della lettera di assunzione adempiendo in tal modo all’obbligo di comunicare al lavoratore tutte le informazioni che formano oggetto del rapporto di lavoro.
La lettera di assunzione determina dunque l’obbligo del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa, in favore del datore di lavoro.
Nella lettera di assunzione è possibile indicare solo gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto di lavoro e rinviare la regolamentazione degli elementi accessori alla disciplina integrativa di legge e alla contrattazione collettiva.
In generale, la forma scritta della lettera di assunzione, eventualmente richiesta dai contratti collettivi, serve unicamente ai fini della prova e non della validità del contratto. La mancanza della lettera di assunzione pone a carico del datore di lavoro la prova del contenuto del contratto, mentre la presenza della lettera pone a carico del lavoratore la dimostrazione che il contenuto è diverso da quello messo per iscritto.
All’atto dell’instaurazione del rapporto e prima dell’inizio dell’attività di lavoro, i datori di lavoro sono dunque tenuti a fornire al lavoratore le seguenti informazioni nella lettera di assunzione:
- identità delle parti;
- luogo di lavoro;
- data di inizio del rapporto;
- durata del rapporto di lavoro;
- inquadramento, il livello, la qualifica e le mansioni;
- durata del periodo di prova (se previsto);
- importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi;
- durata delle ferie retribuite;
- orario di lavoro;
- termini del preavviso in caso di recesso.