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Lettera di impegno all’assunzione

La lettera d’impegno all’assunzione può rivestire le vesti di un vero e proprio contratto preliminare ai sensi dell’art. 1351.

Infatti, il contratto preliminare è nullo se non fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

Pertanto, tutti gli elementi che la legge (e la contrattazione collettiva) impone stipulati per iscritto nel contratto di lavoro, devono essere riportati anche nella lettera di impegno all’assunzione.

Il contratto individuale di lavoro – autonomo o subordinato che sia – rappresenta uno specifico accordo tra le parti, a cui si applicano in generale le regole del libro IV del codice civile (art. 1325 e seguenti) e presuppone, pertanto, gli stessi requisiti che la legge prevede per la generalità dei contratti.

Affinché il contratto di lavoro sia valido, è necessario che siano presenti gli elementi essenziali del contratto: la volontà consensuale delle parti, la causa e l’oggetto.

La volontà delle parti deve emergere in maniera incontrovertibile e il contratto troverà la sua perfezione nel momento in cui la proposta sarà accettata e portata a conoscenza in qualunque modo al proponente.

L’oggetto della prestazione è costituito dall’apporto di energie lavorative nel lavoro subordinato e nel risultato utile dell’attività lavorativa che il prestatore di lavoro si impegna a fornire nel lavoro autonomo, mentre la causa del contratto consiste nel rapporto di scambio che esiste tra prestazione lavorativa e compenso che deve essere lecita, cioè conforme alla legge.

Per quanto riguarda la forma del contratto di lavoro, è doveroso puntualizzare come non sempre il perfezionamento del contratto avviene con la firma in calce alla lettera-contratto, ma spesso è sufficiente anche la semplice esecuzione dello stesso ad opera delle parti.

Infatti, la regola generale prevede che la forma del contratto è “libera”, ossia non sottoposta a specifiche modalità. Tuttavia, va precisato che, nel rapporto di lavoro subordinato, alcune clausole – come l’apposizione del termine o il periodo di prova – necessitano di forma scritta a pena di nullità. Inoltre, all’atto dell’assunzione devono essere fornite per iscritto al lavoratore determinate informazioni relative al rapporto di lavoro. Tale adempimento, di natura puramente amministrativa, malgrado non influisca sulla validità del contratto, costituisce una dichiarazione del datore di lavoro valida a perfezionare il contratto, portando il lavoratore a conoscenza degli elementi principali che lo caratterizzano.

Gli elementi essenziali del contratto, cosi come li abbiamo appena descritti, inficiano sull’ efficacia (idoneità del contratto a produrre i suoi effetti) o sulla validità (la possibilità di rendere nullo o annullabile un contratto di lavoro) del medesimo.

Ma, oltre nel contratto di lavoro vero e proprio, questi elementi possono essere rinvenibili anche nella possibilità di assoggettare una condizione futura al contratto (art. 1353 c.c.), intendendo con ciò un evento (sempreché lecito) al verificarsi del quale il rapporto di lavoro in un primo tempo “sospeso” possa aver luogo.

Nella pratica, la previsione della condizione può essere contenuta nella c.d. lettera d’ impegno all’ assunzione, documento preparatorio al contratto definitivo, in cui sono espresse le condizioni che devono verificarsi per consentire la completa definizione/perfezione del contratto.

Ad esempio, la condizione del perfezionarsi della cessazione di un precedente rapporto di lavoro può essere validamente inserita come condizione in un impegno ad una successiva assunzione.

Questa prassi è molto diffusa soprattutto nelle alte cariche professionali, dove il dimissionario deve svolgere un periodo di preavviso, che alle volte può essere molto lungo.

Dunque, il lavoratore impegnatosi all’instaurazione di un futuro rapporto di lavoro deve venire a conoscenza della tipologia contrattuale di riferimento, dell’apposizione di un eventuale termine e relative motivazioni, dell’inquadramento contrattuale, della data entro la quale è prevista l’assunzione nel momento in cui sottoscrive una lettera di impegno.

E’ importante chiarire che la questa lettera non comporta obblighi amministrativi quali la comunicazione al centro per l’impiego e le informazioni scritte da consegnare al lavoratore prima dell’inizio dell’attività lavorativa, ma comporta l’instaurazione di un vero e proprio obbligo in capo alle parti circa la perfezione del contratto di lavoro che deve avvenire nei modi e nei tempi concordati dalla medesima lettera.

Pertanto, la disposizione prevista dall’art. 2932 del c.c., che sancisce l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto e il diritto in capo ad entrambi le parti di ottenere una sentenza di un giudice utile ad ottenere quanto concordato nel contratto preliminare costituitosi con la lettera di impegno, è fatto salvo nel caso di inadempienze.

Comunque, le conseguenze dell’inadempimento di quanto stabilito nella lettera di impegno comportano certamente il risarcimento del danno che le parti possono predeterminare al fine di facilitarne la liquidazione, anche facendo salvo, se si vuole, il maggior danno, ancorandolo a parametri prefissati nella lettera di impegno o a specifico titolo di penale.

Altrimenti il danno potrà essere determinato in via equitativa dal giudice.

Ad esempio, a favore del lavoratore, il giudice potrà tener conto della perdita di un’occupazione o di un’occasione di un lavoro che, senza l’affidamento nella lettera di impegno, il lavoratore avrebbe potuto reperire o anche delle eventuali spese sopportate. In caso contrario, a favore del datore di lavoro, il giudice potrà valutare il danno conseguente al tempo ed alle spese necessarie a trovare un’adeguata sostituzione e financo il danno per la mancata prestazione se questa ha provocato una specifica perdita economica.

Sotto il profilo dell’onere della prova c’è da tener presente che la responsabilità contrattuale, soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, comporta che al danneggiato basta provare il fatto giuridico da cui è derivato il danno mentre dovrà essere il danneggiante a dimostrare che l’inadempimento dipende da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c. – il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile).

Se poi la lettera si atteggia ad una generica lettera di intenti potrebbe anche inserirsi in una fattispecie di responsabilità precontrattuale, ai sensi dell’art. 1337 c.c., laddove la stessa, nell’ambito di trattative intercorse, abbia ingenerato nella parte un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto e tali trattative siano state ingiustificatamente interrotte. In questa ipotesi alla responsabilità precontrattuale si applicano i principi della «responsabilità extracontrattuale che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell’iter di formazione del contratto, sicché la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di quest’ultimo debbono essere vagliati alla stregua degli artt. 2043 e 2056 c.c.» (Cass. S.U. 16 luglio 2001 n. 9645) e quindi il danneggiato, questa volta nel termine di prescrizione breve quinquennale, avrà anche l’onere di provare l’imputabilità, a titolo di dolo o colpa, dell’inadempiente.

Alla luce di quanto suesposto, va osservato che tutte le predette conseguenze possono essere diversamente disciplinate o anche impedite dalle parti tramite apposite clausole, riserve o condizioni sospensive al cui verificarsi venga subordinata l’efficacia della lettera di impegno quali ad esempio la consegna di documenti necessari alla prestazione lavorativa o l’esito positivo della visita medica di preassunzione.

Ovviamente, le parti sono sempre libere in ogni momento di modificare quanto concordato soprattutto nel momento in cui viene redatto definitivamente il contratto di assunzione.

In questo caso, è consigliabile indicare nel contratto definitivo, soprattutto se peggiorativo per il lavoratore, che le parti hanno di comune accordo modificato le condizioni di cui alla lettera di impegno.

Ulteriore cautela da applicare è quella di indicare in maniera espressa nella lettera di impegno il periodo di prova, in quanto c’è il rischio che l’assenza dell’indicazione del periodo di prova ne giustifichi il possibile rifiuto in sede di sottoscrizione della lettera di assunzione.

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