La lettera di licenziamento è la comunicazione di licenziamento intimata dal datore di lavoro al lavoratore.
Ai sensi dell’articolo 2 della Legge 604 del 1966, il datore deve comunicare al lavoratore il licenziamento in forma scritta, consegnando allo stesso la lettera di licenziamento, a pena di inefficacia.
Il licenziamento, essendo un negozio unilaterale recettizio a forma vincolata, si perfeziona al momento in cui la lettera giunge a conoscenza del destinatario.
La lettera di licenziamento, ai sensi dell’art. 1335 c.c., si considera conosciuta quando è pervenuta all’indirizzo del lavoratore, salvo che questi non dimostri di essersi trovato, senza propria colpa nell’impossibilità di esserne venuto a conoscenza.
In merito al rifiuto da parte del lavoratore di ricevere sul luogo di lavoro la lettera di licenziamento, la Corte di Cassazione ha affermato che è principio fondamentale del nostro diritto che il rifiuto di una prestazione o di un adempimento da parte del destinatario non possa risolversi a danno dell’obbligato, inficiandone l’adempimento. Infatti, se il lavoratore si rifiuta di ricevere la notifica questa si considera fatta a mani proprie.
La legge non prevede che la lettera di licenziamento debba seguire formule sacramentali.
In vero, nella lettera di licenziamento la manifestazione di volontà del datore di lavoro deve risultare chiara ed univoca, in modo da rendere conoscibile al destinatario, senza dubbi ed incertezze, l’intenzione del dichiarante di estinguere il rapporto.
Nella lettera non è necessario indicare la motivazione del recesso.
Infatti, se la lettera di licenziamento non contiene i motivi della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, su richiesta del lavoratore, deve darne comunicazione.
Infatti, in quest’ultimo caso il datore di lavoro ha l’obbligo di motivare per iscritto i motivi in modo specifico e non generico, entro 7 giorni dalla richiesta del lavoratore.
Il lavoratore può impugnare la lettera di licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso o della comunicazione dei motivi da parte del lavoratore.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che il licenziamento intimato verbalmente è insuscettibile di convalida, salva peraltro la legittimità di una nuova lettera di licenziamento, successiva a quella orale, che abbia tutti i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge.