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Libertà di opinione

È una di quelle libertà che rientra nella sfera dei diritti fondamentali e indisponibili di cui sono titolari tutti gli individui senza distinzione alcuna.

La libertà di opinione viene sancita dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo la quale stabilisce che “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”

Anche la Carta fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea prevede che ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione includendo in tale diritto anche la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

Nel nostro Ordinamento la libertà di opinione viene sancita dall’art. 21 della Costituzione italiana del 1948, il quale stabilisce che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione nei limiti del buon costume.

I soggetti titolari del diritto sono “tutti“, cioè sia cittadini che stranieri, sia come singoli che in forma collettiva.

Nell’ambito lavorativo la libertà di opinione viene definita dall’art. 1 dello Statuto dei Lavoratori il quale recita che “I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge”.

L’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori prevede infine il divieto di effettuare indagini in merito alle opinioni dei lavoratori stabilendo che “E’ fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore”.

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