Con questa locuzione si intende tutti quegli elementi retributivi che il datore di lavoro è tenuto, per legge, a corrispondere al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto al lavoratore deve essere riconosciuta, oltre alla retribuzione di competenza dell’ultimo periodo di lavoro, anche:
• il trattamento di fine rapporto;
• i ratei delle mensilità aggiuntive maturate sino alla data di cessazione;
• le indennità per ferie maturate ma non godute;
• il corrispettivo del patto di non concorrenza (se previsto);
• altri emolumenti previsti dal contratto collettivo o individuale;
• l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata se tale periodo fosse stato lavorato.
• i ratei delle mensilità aggiuntive maturate sino alla data di cessazione;
• le indennità per ferie maturate ma non godute;
• il corrispettivo del patto di non concorrenza (se previsto);
• altri emolumenti previsti dal contratto collettivo o individuale;
• l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata se tale periodo fosse stato lavorato.
Le somme sopra indicate, che costituiscono la liquidazione di fine rapporto, sono soggette ai contributi previdenziali e fiscali.