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Malattia professionale

E’ quello “stato morboso” che comporta un’alterazione dell’organismo e quindi una riduzione della capacità lavorativa. Più precisamente, si considera malattia professionale qualsiasi infermità di cui sia provato il rapporto causale diretto con il lavoro svolto, che sussiste quando  l’evento morboso è connesso al rischio specifico, o anche solo generico, aggravato dell’attività lavorativa.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale, costituiscono malattie professionali non solo le malattie indicate nelle tabelle previste nel D.P.R n. 1124/1965, contratte nell’esercizio o successivamente alla cessazione della propria attività lavorativa e a causa della prestazione lavorativa svolta, ma anche le malattie di cui venga provata la “causa di lavoro” come:
– Malattie contratte sul luogo di lavoro ma causate da lavorazioni diverse da quelle specificate nelle tabelle;
– Malattie che si sono manifestate dopo il termine previsto nelle tabelle stesse;
– Malattie non comprese nelle tabelle ma delle quali il lavoratore riesca a dimostrare l’origine professionale.
La legge distingue, inoltre, tra malattie professionali tabellate e malattie non tabellate; la distinzione tra le due è sostanzialmente sul piano probatorio.
Per le “malattie tabellari” vi è la presunzione legale dell’esistenza di un rapporto di causalità tra la prestazione lavorativa e la malattia; per le “malattie non tabellate”, il dipendente deve sempre provare  l’origine “professionale”.
In questo caso quindi, il lavoratore deve provare:
– l’esistenza della malattia;
– l’esposizione al rischio nello svolgimento dell’ attività lavorativa, indicando specificatamente le mansioni svolte e le condizioni di lavoro.
Si ricorda, sul punto, che l’INAIL aggiorna periodicamente, le tabelle delle malattie riconosciute come causa di servizio che danno accesso ad indennità e esonero dalle visite fiscali.
Il datore, inoltre, è tenuto a presentare tutta la documentazione ragionevolmente acquisibile sia sulle condizioni di rischio, sia sull’esistenza della malattia; l’Inail può utilizzare tutti gli atti già in suo possesso, acquisire d’ufficio altre informazioni e procedere a proprie indagini ispettive.
Nel caso di malattie professionali tabellate, al contrario, incombe sull’Inail dimostrare, eventualmente, che  la malattia è stata provocata da una causa extralavorativa.
Il dipendente deve comunicare al datore di lavoro la malattia contratta, entro 15 giorni dal manifestarsi dei primi sintomi, per evitare la perdita del diritto all’indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione.
La denuncia di malanno professionale, accompagnata dal certificato medico, deve essere presentata poi dal datore di lavoro, alla sede Inail competente, entro cinque giorni dalla comunicazione del lavoratore.
Il lavoratore ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo previsto dalle leggi o dai contratti collettivi (il periodo di comporto).
Gli viene, inoltre, riconosciuto la corresponsione di un trattamento economico da parte dell’Istituto assicuratore, nella misura stabilita dalle leggi, dai contratti collettivi dagli usi o secondo equità. I contratti collettivi dispongono normalmente, a carico del datore di lavoro, l’obbligo di corrispondere un’integrazione di tale trattamento, così da garantire complessivamente al lavoratore il mantenimento, per il periodo di assenza, del trattamento economico pari alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.
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