La mansione indica il tipo di attività, l’insieme dei compiti svolti dal lavoratore che costituiscono l’oggetto della sua prestazione lavorativa. Nei contratti collettivi per ciascuna categoria professionale e per ciascun livello sono definite le relative mansioni.
L’articolo 2103 del Codice Civile, riformato dal D.Lgs. 81/2015 (decreto attuativo del Jobs Act), disciplina il diritto del lavoratore ad essere adibito alla mansione per la quale è stato assunto o a “quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
Con una previsione del tutto innovativa, l’articolo 2103 del codice civile, dispone ora che l’assegnazione al lavoratore di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore – purché rientranti nella medesima categoria legale (operaio, impiegato, quadro o dirigente) – è possibile in determinati casi:
a) modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore;
b) nelle ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi (anche aziendali).
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Nelle ipotesi di cui sopra – ossia nel caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali o nelle ipotesi previste dai contratti collettivi – il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi (anche aziendali) o, in mancanza, dopo 6 mesi continuativi.