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Maternità anticipata

E’ il periodo di congedo dal lavoro precedente al periodo di congedo obbligatorio, che una lavoratrice può richiedere in caso di problemi di salute che possono mettere a rischio la gravidanza.
La maternità anticipata è autorizzata dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, sulla base di un accertamento medico effettuato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale.
La domanda di maternità anticipata viene accolta nei seguenti casi:
  • complicanze nella gravidanza: in caso di gravi complicanze o di problemi di salute che potrebbero mettere in pericolo la gravidanza e perciò è consigliato un periodo di riposo;
  • condizioni di lavoro: quando l’ambiente di lavoro non è considerato un ambiente salubre e può mettere a rischio la gravidanza o la salute della donna e del bambino;
  • impossibilità di spostamento ad altre mansioni: quando le mansioni di lavoro sono pregiudizievoli per la gravidanza (es. l’alzamento di pesi, ecc) e la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.

La normativa di legge prevede espressamente tutta una serie di attività pericolose, faticose ed insalubri alle quali viene fatto divieto di adibire le lavoratici in gravidanza.

La domanda di maternità anticipata può essere presentata direttamente dalla lavoratrice agli uffici dell’Ispettorato del Lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, allegando la documentazione e la certificazione medica necessaria.

Nel certificato medico devono essere indicate: la data presunta del parto, la richiesta di assoluto riposo e la patologia che mette a rischio la gravidanza.

Nel periodo di congedo di maternità anticipata la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione normale. La maternità anticipata non interrompe né l’anzianità di servizio, né il computo per la maturazione delle ferie.

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