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Maternità obbligatoria

Nell’intento di proteggere la salute della madre e del bambino, la legge obbliga la lavoratrice ad astenersi dal lavoro (c.d. congedo di maternità obbligatoria):

  • nei due mesi precedenti alla “data presunta” del parto;
  • nei tre mesi successivi al parto;
  • se il parto avviene in “data anticipata“, i giorni di congedo non goduti verranno aggiunti al periodo di congedo di maternità obbligatoria post – parto.

Il congedo viene anticipato a tre mesi prima la data presunta del parto, qualora le lavoratrici siano occupate in lavori che, dato lo stato avanzato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pericolosi.

Alla lavoratrice viene riconosciuta la possibilità di godere del periodo di congedo di maternità obbligatoria secondo una modulazione diversa da quella normalmente prevista; fermo restando la durata complessiva di cinque mesi, la lavoratrice può astenersi a partire da un mese prima la data presunta del parto fino ai quattro mesi successivi al parto, nel caso in cui il medico competente per la sicurezza sul lavoro lo autorizzi.

Il congedo di maternità obbligatoria è riconosciuto anche alle lavoratrici che hanno adottato o hanno ottenuto in affidamento un bambino italiano di età non superiore ai sei anni o straniero fino al compimento dei 18 anni, per agevolare l’ingresso nella famiglia e favorire la creazione dei legami affettivi.
Viene riconosciuto un congedo di tre mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia e il relativo trattamento economico di indennità.
In questo caso, il divieto di licenziamento è previsto fino ad un anno d’ingresso del minore nel nucleo famigliare.
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