Sono costituite dalla tredicesima e quattordicesima mensilità; essendo elementi di retribuzione differita, esse maturano nel corso dei mesi di lavoro ma vengono corrisposte in coincidenza a determinati periodi dell’anno (ad esempio la tredicesima viene corrisposta a dicembre di ogni anno).
I contratti collettivi dettano la disciplina e le modalità di calcolo delle mensilità supplementari, individuando quali sono gli elementi retributivi da considerare nel calcolo; in linea generale, vengono corrisposti tanti dodicesimi quanti sono i mesi lavorati e vengono calcolate prendendo a riferimento la retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore.
In caso di assunzione o di cessazione nel corso dell’anno, dall’importo totale della tredicesima e/o quattordicesima, si dovranno considerare soltanto i ratei maturati dalla data di assunzione o fino alla data di cessazione.
In caso di lavoro part time, le mensilità supplementari maturano in proporzione all’orario realmente effettuato; se nel corso dell’anno il part time viene trasformato in full time o viceversa, si dovrà procedere a calcolare in modo distinto le mensilità supplementari, considerando i ratei interi per i periodi di lavoro svolti a tempo pieno e i ratei riproporzionati per i mesi svolti ad orario ridotto.
Nei periodi di assenza retribuita (malattia, congedo di maternità e paternità, infortunio sul lavoro) continua a maturare il diritto alle mensilità aggiuntive.