Si riferisce alla retribuzione minima definita nei contratti collettivi, differenziata a seconda del livello di inquadramento e della qualifica dei lavoratori.
Secondo quanto previsto dall’art. 37 della Costituzione, il minimo contrattuale dovrebbe garantire al lavoratore una retribuzione sufficiente e necessaria ad assicurare a sé stesso e alla sua famiglia un’esistenza dignitosa.
Viene, generalmente, determinato con riferimento ad un periodo mensile, e viene frazionato ad ora o a giornata in base ai divisori previsti dai contratti collettivi di categoria.
L’importo minimo contrattuale viene normalmente aggiornato in occasione dei rinnovi dei contratti collettivi; in via generale il suo aumento non porta all’assorbimento di altri elementi della retribuzione, ma deve essere corrisposto in aggiunta alla retribuzione riconosciuta in precedenza, salvo diversa pattuizione contrattuale (è il caso, ad esempio, del superminimo assorbibile).