L’art. 2087 del Codice civile pone al datore, come “obbligo principale”, il dovere di adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure generali di tutela che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
L’art. 2087 è uscito dall’ambito della messa in sicurezza e di igiene del luogo di lavoro, per investire questioni di carattere organizzativo e di gestione del rapporto di lavoro.
Le misure generali di tutela idonee a prevenire situazioni di danno e di pericolo per la salute fisica e la personalità del lavoratore sono diverse a seconda delle caratteristiche del lavoro svolto, dell’esperienza e degli accorgimenti tecnici diffusi e possibili.
I lavoratori hanno diritto di controllare l’osservanza e la corretta applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da parte del datore e di promuovere la ricerca e l’attuazione di tutte le misure di tutela idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
L’inosservanza dell’obbligo posto dall’art. 2087 cod. civ. costituisce inadempimento contrattuale e determina l’obbligo al risarcimento del danno, salvo il caso in cui il datore di lavoro provi l’impossibilità di adempiere per cause a lui non imputabili.
Un’importante riforma in tema di sicurezza e tutela della salute sul luogo di lavoro, è stata introdotta con il D.Lgs. n. 81/2008; nell’art. 15 è previsto un elenco di misure generali di tutela che il datore è tenuto ad adottare per non incorrere in sanzioni amministrative e penali previste dal decreto stesso.
Tra queste ci sono:
• il documenti di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza possibili;
• l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
• la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
• il controllo sanitario di idoneità al lavoro per ciascun dipendente;
• l’informazione e formazione adeguate per tutti i soggetti operanti in azienda: lavoratori, datore di lavoro, addetti al servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
• la definizione delle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
• la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
• l’utilizzo corretto da parte dei lavoratori degli attrezzi, dei macchinari di lavoro e degli strumenti di sicurezza a loro disposizione.
• l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
• la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
• il controllo sanitario di idoneità al lavoro per ciascun dipendente;
• l’informazione e formazione adeguate per tutti i soggetti operanti in azienda: lavoratori, datore di lavoro, addetti al servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
• la definizione delle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
• la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
• l’utilizzo corretto da parte dei lavoratori degli attrezzi, dei macchinari di lavoro e degli strumenti di sicurezza a loro disposizione.
Le norme che disciplinano le misure generali di tutela si rivolgono a tutti i settori di attività privati e pubblici e devono essere garantite a tutti i lavoratori, a prescindere dal rischio particolare al quale possono essere esposti nello svolgimento della loro prestazione lavorativa.