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Misure generali di tutela

L’art. 2087 del Codice civile pone al datore, come “obbligo principale”, il dovere di adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure generali di tutela che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
L’art. 2087 è uscito dall’ambito della messa in sicurezza e di igiene del luogo di lavoro, per investire questioni di carattere organizzativo e di gestione del rapporto di lavoro.
Le misure generali di tutela idonee a prevenire situazioni di danno e di pericolo per la salute fisica e la personalità del lavoratore sono diverse a seconda delle caratteristiche del lavoro svolto, dell’esperienza e degli accorgimenti tecnici diffusi e possibili.
I lavoratori hanno diritto di controllare l’osservanza e la corretta applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da parte del datore e di promuovere la ricerca e l’attuazione di tutte le misure di tutela idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
L’inosservanza dell’obbligo posto dall’art. 2087 cod. civ. costituisce inadempimento contrattuale e determina l’obbligo al risarcimento del danno, salvo il caso in cui il datore di lavoro provi l’impossibilità di adempiere per cause a lui non imputabili.
Un’importante riforma in tema di sicurezza e tutela della salute sul luogo di lavoro, è stata introdotta con il D.Lgs. n. 81/2008; nell’art. 15 è previsto un elenco di misure generali di tutela che il datore è tenuto ad adottare per non incorrere in sanzioni amministrative e penali previste dal decreto stesso.
Tra queste ci sono:
• il documenti di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza possibili;
• l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
• la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
• il controllo sanitario di idoneità al lavoro per ciascun dipendente;
• l’informazione e formazione adeguate per  tutti i soggetti operanti in azienda: lavoratori, datore di lavoro, addetti al servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
• la definizione delle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
• la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
• l’utilizzo corretto da parte dei lavoratori degli attrezzi, dei macchinari di lavoro e degli strumenti di sicurezza a loro disposizione.
Le norme che disciplinano le misure generali di tutela si rivolgono a tutti i settori di attività privati e pubblici e devono essere garantite a tutti i lavoratori, a prescindere dal rischio particolare al quale possono essere esposti nello svolgimento della loro prestazione lavorativa.
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