Il termine non profit viene utilizzato per indicare quelle società, organizzazioni ed enti senza scopo di lucro; infatti, gli utili che vengono conseguiti nel corso degli esercizi non vengono distribuiti ai soci ma vengono reinvestiti nella società.
La legge prevede e promuove attività socio-assistenziali da parte di associazioni di cittadini, quali le Onlus, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, gli enti di promozione sociale e le fondazioni.
Enti di tipo associativo non profit possono essere le associazioni: politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.
Le Onlus sono associazioni, comitati, fondazioni non profit che svolgono attività di assistenza sociale e sanitaria, di beneficenza, d’istruzione e formazione; di tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, di tutela dei diritti civili, di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Il decreto n. 460/1997 prevede per gli enti non profit delle agevolazioni sul piano fiscale e tributario, purché siano rispettati i requisiti formali e sostanziali stabiliti all’art. 111:
- l’atto costitutivo deve essere redatto nella forma di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o registrata.
- Il divieto di distribuire gli utili di gestione conseguiti nel corso dell’esercizio.
- L’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione no profit con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità.
- L’ obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
- l’attività deve essere svolta in strutture organizzate secondo criteri democratici, che permettano l’effettiva partecipazione di tutti alle vita dell’ente.
- La non trasmissibilità della quota o contributo associativo.