E’ la conseguenza della presenza di un vizio nel contratto e porta all’inefficacia dell’atto (diventa, quindi, improduttivo di effetti).
Sono state tuttavia previste delle deroghe alla disciplina generale, come in caso di nullità del contratto di lavoro.
Sono state tuttavia previste delle deroghe alla disciplina generale, come in caso di nullità del contratto di lavoro.
L’art. 2126 del Codice Civile, stabilisce infatti che la dichiarazione di nullità non pregiudica i diritti acquisiti dal lavoratore nello svolgimento della propria attività, fino al momento in cui tale nullità viene accertata dal giudice. Egli ha diritto alla retribuzione e agli altri diritti maturati (indennità, TFR ecc.), nonostante questo rapporto di lavoro, in teoria, è come se non fosse mai esistito.
Un altro esempio è rappresentato dalla nullità della “clausola di durata” in un contratto a tempo determinato; a tutela del lavoratore, questa non comporta la nullità dell’intero contratto, ma la sua conversione in un rapporto a tempo indeterminato.
La nullità del contratto si verifica, ai sensi dell’art. 1325 Cod. Civ., in mancanza degli elementi essenziali:
– L’accordo delle parti
– La causa
– L’oggetto
– La forma “ad substantiam”
– La causa
– L’oggetto
– La forma “ad substantiam”
La nullità del contratto si produce anche in caso di illiceità della causa o del motivo, di contrarietà rispetto alle norme imperative; salvo che la legge disponga diversamente; dalla mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346 cod. civ (l’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile).
La nullità del contratto può essere fatta valere da chiunque abbia interesse (dai singoli contraenti o da terzi) e può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (art. 1421 c.c.).
L’azione per far dichiarare l’annullamento non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione (1422 c.c.). L’azione per la dichiarazione dell’annullamento del contratto può essere accompagnata dalla richiesta di risarcimento dei danni subiti.
Quando la nullità riguarda le singole clausole del contratto, questa non implica la nullità dell’intero contratto, se non risulta che i contraenti non lo avrebbe concluso senza quella parte o clausola colpita da nullità.
Inoltre non si avrà la nullità dell’intero contratto anche quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Il contratto nullo non può inoltre essere convalidato, salvo che la legge non disponga diversamente. Può invece produrre gli effetti di un contratto diverso,se contiene i requisiti di sostanza e di forma di quest’ultimo e le parti avrebbero concluso il contratto valido se avessero conosciuto la nullità dell’atto stipulato (c.d. conversione del contratto nullo, art. 1424 c.c.).