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Obbligatorietà retributiva

L’obbligatorietà della retribuzione è un requisito essenziale della retribuzione, oltre ai requisiti della sufficienza, della proporzionalità, della determinatezza o determinabilità, la corrispettività e della continuità.
L’art. 2094 riconosce al lavoratore, che si impegna a collaborare nell’impresa, il diritto a percepire un compenso per il proprio lavoro intellettuale o manuale prestato alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
La determinazione della retribuzione minima è demandata ai contratti collettivi, o in mancanza all’accordo tra le parti, nel rispetto del principio affermato nell’art. 36 della Costituzione: la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Il venir meno del requisito dell’obbligatorietà della retribuzione, fa sorgere in capo al lavoratore un “diritto di credito” nei confronti del datore di lavoro, garantito dalle disposizioni di legge. Il mancato pagamento delle retribuzioni, costituisce un grave inadempimento degli obblighi contrattuali; il lavoratore può, in questo caso, presentare le dimissioni per giusta causa, ha il diritto al pagamento dell’indennità di mancato preavviso e al risarcimento dei danni.

Il  datore di lavoro, in caso di mancato rispetto dell’obbligatorietà della retribuzione, sarà tenuto, oltre al pagamento del compenso spettante al lavoratore per l’attività prestata, al pagamento degli interessi maturati e di una somma a titolo di risarcimento dei danni subiti: danni derivanti dalla svalutazione monetaria, danni per una situazione di disagio e di incertezza causate per il mancato o il ritardo pagamento.

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