L’oblazione è prevista dall’art. 162 del codice penale come causa estintiva delle contravvenzioni punite con l’ammenda.
In questo caso si parla più precisamente di oblazione comune; il contravventore è ammesso, prima dell’apertura del dibattimento o entro 15 giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna, al pagamento di una somma corrispondente a 1/3 del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento estingue, perciò, il reato.
L’oblazione speciale è prevista per l’illecito contravvenzionale punito con la pena dell’arresto o dell’ammenda. In questo caso il giudice può condannare il contravventore, prima dell’apertura del dibattimento o entro 15 giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna, al pagamento di una somma corrispondente alla metà dell’ammenda prevista dalla legge, oltre le spese processuali.
L’ammissione dell’oblazione è esclusa in casi particolari di recidiva, di abitualità nelle contravvenzioni, di professionalità nel reato e quando permangono condizioni pericolose o dannose del reato, che sarebbero eliminabili dal contravventore.
Il giudice può, inoltre, respingere con ordinanza la domanda di oblazione, ossia può rifiutare il pagamento della somma presentata dal contravventore se ritiene che sia insufficiente o se questi non ha eliminato le conseguenze del suo comportamento.