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Orario di lavoro

Il D.Lgs n.66 del 2003 definisce come orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
La disciplina sull’orario di lavoro è contenuta nel D.Lgs n.66/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.213/2004 per quanto riguarda il campo di applicazione, la durata massima dell’orario di lavoro, le ferie, il lavoro notturno e l’apparato sanzionatorio.
La materia è stata successivamente modificata dal D.L. n. 112/2008, e per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, dalla L. n. 183 del 2010.
Il D.Lgs. n.66/2003 si applica in tutti i settori di attività pubblici e privati, con eccezione delle attività indicate nell’art. 2 dello stesso decreto:
– Forze Armate e di polizia;
– Personale della scuola;
– Personale nell’aviazione civile;
– Servizi di vigilanza;
– Servizi di protezione civile.
L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi di lavoro di qualunque livello (nazionale, territoriale e aziendale) possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno: c.d. “orario multiperiodale” (art. 3, D.Lgs. 8.4.2003, n. 66).
Oltre a tale limite la prestazione lavorativa è da considerarsi lavoro straordinario; la legge fissa un limite massimo settimanale dell’orario di lavoro pari a 48 ore, comprensivo di straordinario, da calcolarsi in modo flessibile, come” media” in un arco temporale non superiore ai quatto mesi.
La contrattazione collettiva ha la facoltà di aumentare il periodo di riferimento, in relazione agli specifici interessi del settore di appartenenza, da 4 fino a 6 mesi e, in caso di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, fino a 12 mesi.
Quindi, nella settimana lavorativa si potrà superare il limite delle 48 ore settimanali purché vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore, in modo da effettuare una compensazione e non superare il limite delle 48 ore medie nel periodo di riferimento.
contratti collettivi sono liberi di regolarizzare le modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative straordinarie, prevedendo anche l’obbligo per il lavoratore di effettuarle salvo giustificato.
Ogni qualvolta, però, che la contrattazione collettiva prevede l’effettuazione di lavoro straordinario, il datore di lavoro, anche se non ricorrono esigenze aziendali eccezionali, ha il potere di imporre ai propri dipendenti l’effettuazione di lavoro straordinario nel rispetto dei limiti di durata previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di categoria.
Il ricorso al lavoro straordinario è legittimo in presenza di un accordo collettivo applicato, che preveda una disciplina del lavoro straordinario o, in mancanza di esso, in presenza di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore. In questo ultimo caso il ricorso al lavoro straordinario non può comunque superare le 250 ore annue.
Salvo diverse specifiche disposizioni dei contratti collettivi, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre sempre ammesso – anche in deroga al limite legale delle 250 ore – in relazione a:
1) per eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
2) per forza maggiore o nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
3) per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, preventivamente comunicati agli uffici competenti e in tempo utile alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Se non vengono rispettati i limiti fissati sarà applicata una sanzione amministrativa stabilita nei contratti collettivi.
Il limite normale medio settimanale dell’orario di lavoro non si applica per: i lavoratori agricoli, i lavoratori discontinui, i giornalisti professionisti, gli addetti a settori di attività che offrono particolari servizi, come i servizi postali, portuali, energetici, servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ecc.
La normativa sull’orario di lavoro ordinario e straordinario non si applica anche per quei lavoratori che, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, la durata dell’orario di lavoro non può essere misurata o predeterminata, ad esempio i dirigenti e personale direttivo,  lavoratori a domicilio; i telelavoratori; i lavoratori del settore liturgico delle chiese e comunità religiose; i collaboratori famigliari.
La stessa normativa disciplina anche le ore di riposo giornaliero e settimanale, fissate rispettivamente a 11 ore di riposo giornaliero ogni 24 ore lavorate e 24 ore consecutive di riposo ogni sette giorni.
Inoltre quando l’orario di lavoro giornaliero supera le sei ore, il lavoratore ha diritto ad un intervallo di pausa nella modalità e durata definita nei contratti collettivi per consentire il recupero delle energie psico – fisiche, l’eventuale consumazione del pasto e al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Se manca una disciplina contrattuale, la legge stabilisce una pausa minima di 10 minuti.

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