L’outsourcing indica una modalità di gestione aziendale che consiste nell’affidamento, parziale o totale, ad un fornitore esterno la gestione di attività considerate non strategiche per l’impresa.
Il principio base dell’outsourcing è quello di “far fare ad altre organizzazioni quello che sanno fare meglio, in modo da liberare le risorse necessarie per lo sviluppo di ciò che costituisce l’attività core business (attività strategica) dell’impresa”.
Il principale vantaggio dell’outsourcing, quindi, è di affidare a terzi più esperti e competenti nel settore, quelle “attività no-core” nelle quali si hanno meno competenze. Questo consente all’azienda:
– di ridurre i costi;
– di migliorare la qualità dei servizi e dei prodotti intermedi di cui ha bisogno, liberando così le risorse necessarie per lo sviluppo e la crescita delle attività di “core business”;
– di raggiungere una maggiore flessibilità aziendale;
– di diventare maggiormente competitivi sul mercato.
– di migliorare la qualità dei servizi e dei prodotti intermedi di cui ha bisogno, liberando così le risorse necessarie per lo sviluppo e la crescita delle attività di “core business”;
– di raggiungere una maggiore flessibilità aziendale;
– di diventare maggiormente competitivi sul mercato.
Nella sentenza n.21287 del 2006, la Corte Cassazione fornisce una definizione chiara di outsourcing; con tale termine si intende tutte le possibili tecniche mediante le quali un’impresa cede a terzi la gestione diretta di alcuni segmenti dell’attività produttiva e dei servizi estranei alle attività principali dell’azienda.
L’operazione di outsourcing può essere realizzata sia mediante appalto dell’attività o dei servizi in questione, sia cedendo un ramo d’azienda.