Nel nostro ordinamento non esiste un principio di parità di trattamento retributivo generale per i lavoratori con la stessa qualifica e mansione; l’art. 36 della Costituzione afferma soltanto il diritto a percepire una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.
L’art. 37 della Costituzione introduce, però, un principio di parità di trattamento retributivo per le donne e i minori, che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori uomini.
Tale principio non impedisce l’erogazione di specifici trattamenti economici più favorevoli in considerazione di particolari meriti o circostanze; la Corte Costituzionale ha precisato che il datore è libero di erogare trattamenti retributivi differenziati tra i lavoratori che svolgono mansioni analoghe, ma questo deve avvenire soltanto in presenza di adeguate cause giustificative oggettive.
Quindi i lavoratori non possono pretendere la parità di trattamento retributivo, in quanto viene riconosciuto al datore l’esercizio del potere di differenziare i trattamenti riconosciuti ai dipendenti, purché tali differenze non siano arbitrarie.