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Partecipazione agli utili o ai prodotti

Secondo l’art. 2099 del Codice civile la retribuzione può essere:
  • A tempo: il compenso viene calcolato sulla base di un’unità temporale (ora, giorno, mese) di riferimento
  • A cottimo: la retribuzione viene calcolata in funzione del risultato della prestazione lavorativa. Il sistema previsto dai contratti collettivi non è mai a cottimo integrale, ma misto, per assicurare al lavoratore una retribuzione minima, nel rispetto dell’art. 36 Cost. Il cottimo misto è costituito dalla paga base; da una quota percentuale della paga base che viene attribuita al lavoratore a condizione che sia stato raggiunto il “livello minimo di produzione” stabilito e da un ulteriore compenso attribuito se il lavoratore supera il livello minimo di produzione pattuito
  • In natura
  • Di partecipazione agli utili o ai prodotti

Questa forma di partecipazione ai sensi dell’art. 2102, è determinata in base agli utili netti dell’impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato. L’importo così erogato concorre alla formazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di assistenza e previdenza sociale.

In ogni caso, il datore di lavoro al fine di garantire un compenso proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, è obbligato ad integrare, con riferimento alle tabelle retributive fissate nei contratti collettivi, la retribuzione erogata al lavoratore se risulta essere insufficiente e non proporzionale al lavoro prestato, per effetto dell’applicazione di questo sistema retributivo.

La partecipazione ai prodotti consiste nell’integrazione della retribuzione del dipendente con parte della produzione a cui il lavoratore stesso ha contribuito. In questo caso diventa importante individuare il valore dei prodotti o beni che può essere stabilito tra le parti con accordi individuali. In mancanza di accordi si deve fare riferimento al “valore normale” del prodotto, così come stabilito dalla normativa fiscale. È una tipologia di retribuzione poco diffusa, in genere limitata ai settori della pesca, della navigazione e dell’agricoltura.

La partecipazione agli utili o ai prodotti dei dipendenti è prevista e regolata negli accordi contrattuali; inoltre l’art. 2349 stabilisce che, se lo Statuto della società lo prevede, l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione di utili ai lavoratori dell’impresa, mediante l’emissione di “speciali categorie di azioni”, per un ammontare pari agli utili stessi, comportando così un aumento del capitale sociale. L’assemblea straordinaria può anche deliberare l’assegnazione ai dipendenti di “strumenti finanziari”, diversi dalle azioni, privi però del diritto di voto.

La retribuzione erogata sotto forma di partecipazione agli utili o il controvalore dei prodotti, sono imponibili ai fine previdenziali e fiscali in quanto costituiscono retribuzione in tutti i sensi.

Trattandosi di forma di retribuzione, la partecipazione agli utili o il controvalore dei prodotti concorrono a determinare la retribuzione utile al calcolo del TFR.

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