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Patto di non concorrenza

L’art. 2105 del Cod.Civ. impone al lavoratore l’obbligo di fedeltà, ossia di riservatezza, per evitare che possa divulgare informazioni riservate relative all’attività aziendale danneggiando così l’impresa, e di non concorrenza.

L’obbligo di non concorrenza vale solo per la durata del rapporto di lavoro; qualora il datore di lavoro voglia estendere tale obbligo anche ad un periodo successivo, è necessario che stipuli con il lavoratore un patto di non concorrenza.
L’art. 2125 Cod. civ. definisce i requisiti essenziali di questo patto, per tutelare il lavoratore che potrebbe venire indebitamente condizionato nel libero esercizio della sua attività professionale al termine del rapporto di lavoro.
Il patto di non concorrenza deve quindi:
– essere stipulato per iscritto (forma scritta ad substantiam);
– indicare la durata, che non deve comunque superare i 3 anni (i 5 anni per i dirigenti);
– delimitare il luogo e l’oggetto, cioè deve indicare quali attività di concorrenza sono vietate;
– prevedere un compenso effettivo, non simbolico, riconosciuto al lavoratore per la ridotta possibilità di utilizzare le proprie capacità professionali.
Se mancano questi requisiti il patto di non concorrenza è nullo (non produce i suoi effetti).
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