– Il coniuge, qualora però il coniuge contragga un successivo matrimonio perderà il diritto alla pensione e al suo posto gli verrà erogata una tantum;
– I figli, che alla data del decesso del genitore non abbiano compiuto i 18 anni d’età, questo limite è elevato a 21 per gli studenti delle scuole superiori e 26 per gli studenti universitari, a meno che non svolgano un lavoro retribuito;
– I figli a carico inabili al lavoro;
– I genitori ultra 65enni o inabili che non siano titolari di una loro pensione;
– I fratelli e le sorelle non coniugati inabili al lavoro e che risultano a carico del lavoratore deceduto.
La pensione ai superstiti si distingue in:
– Pensione di reversibilità , che spetta ai familiari del lavoratore deceduto già pensionato;
– Pensione indiretta, che viene riconosciuta ai familiari del lavoratore non pensionato per il quale, al momento del decesso, sussistano i requisiti per la pensione di inabilità (almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3, nel quinquennio immediatamente precedente) o di vecchiaia;
– Pensione privilegiata indiretta per inabilità, spettante ai familiari del lavoratore non pensionato per il quale, pur non sussistendo i requisiti precedenti, risulti che la morte sia legata da un “rapporto di causalità” con l’attività lavorativa del deceduto. Questa tipologia di pensione ai superstiti non viene riconosciuta se dalla morte del lavoratore derivi il diritto dei familiari ad una rendita a carico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
I familiari del lavoratore assicurato dopo il 31/12/1995 e deceduto senza aver maturato i requisiti richiesti per la pensione ai superstiti, possono richiedere l’indennità una-tantum, pari all’ammontare mensile dell’assegno sociale, se:
• non hanno diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
• sono in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.