La pensione di inabilità spetta alla persona inabile, cioè a colui che, a causa di un’infermità o difetto fisico o mentale, accertato dal medico dell’Inps, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La pensione di inabilità viene riconosciuta al lavoratore dipendente o autonomo che:
– abbia un’inabilità permanente o assoluta;
– abbia maturato almeno 5 anni di contribuzione, anche non continuativa, di cui almeno 3 nel quinquennio immediatamente precedente alla presentazione della domanda di pensione di inabilità;
– non sia iscritto ad albi professionali e agli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o se iscritto si cancelli;
– rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo od integrativo della retribuzione.
L’importo della pensione di inabilità viene determinato con il sistema di calcolo:
• retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995;
• misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo), se il lavoratore al 31/12/1995 non ha maturato almeno 18 anni di contributi;
• contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31/12/1995.