- 66 anni e 3 mesi per i lavoratori uomini dipendenti a autonomi;
- 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
- 66 anni e 3 mesi per le lavoratrici del pubblico impiego;
- 64 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome.
Nel 2016 i requisiti anagrafici maturati in tale anno sono elevati a:
- 66 anni e 7 mesi per i lavoratori uomini dipendenti a autonomi;
- 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
- 66 anni e 7 mesi per le lavoratori ed i lavoratrici del pubblico impiego;
- 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome.
I requisiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia (nonché di anzianità o per l’assegno sociale) sono aggiornati in funzione dell’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT.
Il prossimo adeguamento avverrà nel 2019 (previsto di 4 mesi) ed a seguire ogni biennio successivo con incrementi previsti tra i 2 ed i 3 mesi. L’ISTAT, con 18 mesi di anticipo dovrà comunicare l’effettiva elevazione della speranza di vita registrata.
Si potrà decidere di lavorare fino a 70 anni ed ad ogni modo dal 2021 l’età minima, per tutti ed a prescindere dagli adeguamenti alla speranza di vita, non potrà essere inferiore a 67 anni.
Per coloro che hanno versato il primo accredito contributivo a decorre dal 1° gennaio 1996 la pensione di vecchiaia spetta:
1) con i requisiti anagrafici e contributivi indicati in precedenza in più è necessario che l’importo minimo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale rivalutato in base alla media quinquennale del PIL. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se l’assicurato è in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.
2) con 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva” (e non figurativa), a prescindere dall’importo della pensione (requisito anagrafico soggetto ad incremento per la speranza di vita).
Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato non trovano più applicazione le disposizioni sulle finestre mobili, e la pensione decorre dal mese successivo alla maturazione dei requisiti. La finestra mobile per i pensionati di vecchiaia è pertanto applicabile solo nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti previsti dalla normativa pregressa entro il 31 dicembre 2011.
I soggetti che nel corso del 2011 hanno maturato il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia con regole precedenti alla legge 214/2011 possono andare in pensione una volta trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti ossia dal 1° giorno del 13° mese successivo al mese di maturazione dei requisiti (art. 12 L. 122/2010 – cosiddetta finestra mobile).
Tali lavoratori possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata sulla base dei nuovi requisiti richiesti dall’art. 24 L. 214/2011 qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto della mancata applicazione della disciplina delle decorrenze.
Prima della riforma Amato del 1992, che ha introdotto i requisiti in vigore, l’età pensionabile era fissata a 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, con 15 anni di contribuzione minima. La legge Amato ha previsto, con decorrenza dal gennaio 1994, il graduale innalzamento dell’età pensionabile e del requisito di contribuzione minima, fino a 20 anni in vigore dal primo gennaio 2001.
La stessa riforma ha in ogni caso fatto salvi i diritti di quei lavoratori che al 31/12/1992 abbiano maturato i requisiti minimi secondo la previgente normativa, per poter accedere al trattamento di vecchiaia. Quindi il requisito minimo di 20 anni di contribuzione viene ridotto a 15 anni per i lavoratori che al 31/12/1992:
- hanno raggiunto 15 anni di contribuzione;
- sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria;
- hanno raggiunto l’età pensionabile.