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Pensione di vecchiaia

La pensione è il trattamento previdenziale riconosciuto ai lavoratori dipendenti e autonomi al termine della loro vita lavorativa. La pensione di vecchiaia spetta al raggiungimento dell’età minima pensionabile prevista dalla legge, a condizione che sia rispettato un periodo minimo di contribuzione.
Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima con anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, nonché della gestione separata INPS la pensione di vecchiaia si può conseguire dal 2012 all’età in cui operano i requisiti minimi previsti di seguito:
1. Età anagrafica minima variabile in base alla categoria e al sesso.
2. Anzianità contributiva di almeno 20 anni.
L’età anagrafica, per coloro che hanno maturato i requisiti nel 2014 e 2015, risulta pari a:
  • 66 anni e 3 mesi per i lavoratori uomini dipendenti a autonomi;
  • 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
  • 66 anni e 3 mesi per le lavoratrici del pubblico impiego;
  • 64 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome.

Nel 2016 i requisiti anagrafici maturati in tale anno sono elevati a:

  • 66 anni e 7 mesi per i lavoratori uomini dipendenti a autonomi;
  • 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
  • 66 anni e 7 mesi per le lavoratori ed i lavoratrici del pubblico impiego;
  • 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome.

I requisiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia (nonché di anzianità o per l’assegno sociale) sono aggiornati in funzione dell’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT.

Il prossimo adeguamento avverrà nel 2019 (previsto di 4 mesi) ed a seguire ogni biennio successivo con incrementi previsti tra i 2 ed i 3 mesi. L’ISTAT, con 18 mesi di anticipo dovrà comunicare l’effettiva elevazione della speranza di vita registrata.

Si potrà decidere di lavorare fino a 70 anni ed ad ogni modo dal 2021 l’età minima, per tutti ed a prescindere dagli adeguamenti alla speranza di vita, non potrà essere inferiore a 67 anni.

Per coloro che hanno versato il primo accredito contributivo a decorre dal 1° gennaio 1996 la pensione di vecchiaia spetta:

1) con i requisiti anagrafici e contributivi indicati in precedenza in più è necessario che l’importo minimo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale rivalutato in base alla media quinquennale del PIL. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se l’assicurato è in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.

2) con 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva” (e non figurativa), a prescindere dall’importo della pensione (requisito anagrafico soggetto ad incremento per la speranza di vita).

Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato non trovano più applicazione le disposizioni sulle finestre mobili, e la pensione decorre dal mese successivo alla maturazione dei requisiti. La finestra mobile per i pensionati di vecchiaia è pertanto applicabile solo nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti previsti dalla normativa pregressa entro il 31 dicembre 2011.

I soggetti che nel corso del 2011 hanno maturato il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia con regole precedenti alla legge 214/2011 possono andare in pensione una volta trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti ossia dal 1° giorno del 13° mese successivo al mese di maturazione dei requisiti (art. 12 L. 122/2010 – cosiddetta finestra mobile).

Tali lavoratori possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata sulla base dei nuovi requisiti richiesti dall’art. 24 L. 214/2011 qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto della mancata applicazione della disciplina delle decorrenze.

Prima della riforma Amato del 1992, che ha introdotto i requisiti in vigore, l’età pensionabile era fissata a 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, con 15 anni di contribuzione minima. La legge Amato ha previsto, con decorrenza dal gennaio 1994, il graduale innalzamento dell’età pensionabile e del requisito di contribuzione minima, fino a 20 anni in vigore dal primo gennaio 2001.

La stessa riforma ha in ogni caso fatto salvi i diritti di quei lavoratori che al 31/12/1992 abbiano maturato i requisiti minimi secondo la previgente normativa, per poter accedere al trattamento di vecchiaia. Quindi il requisito minimo di 20 anni di contribuzione viene ridotto a 15 anni per i lavoratori che al 31/12/1992:

  • hanno raggiunto 15 anni di contribuzione;
  • sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria;
  • hanno raggiunto l’età pensionabile.
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