E’ stata introdotta come forma pensionistica complementare del sistema obbligatorio (trattamento pensionistico erogato dagli Enti previdenziali obbligatori, come Inps, Enpals, Inpdap, ecc.) dal D.Lgs. n.124 del 1993.
Lo scopo della pensione integrativa è, infatti, quello di consentire ai lavoratori la possibilità di disporre, al momento del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari al sistema obbligatorio, mediante la raccolta dei contributi e la gestione degli stessi nell’esclusivo interesse degli aderenti.
Le forme di pensione integrativa possono essere attuate mediante:
– Fondi pensione chiusi: istituiti da accordi collettivi e destinati alle categorie di lavoratori individuati nell’accordo stesso;
– Fondi pensione aperti: sono regolati da imprese che operano sul mercato del risparmio gestito come banche, assicurazioni, poste, sim, ecc. e sono rivolti a tutti i lavoratori;
– Piani individuali pensionistici: sono forme pensionistiche individuali realizzate attraverso la sottoscrizione di contratti assicurativi sulla vita, con finalità previdenziali.
– Fondi pensione aperti: sono regolati da imprese che operano sul mercato del risparmio gestito come banche, assicurazioni, poste, sim, ecc. e sono rivolti a tutti i lavoratori;
– Piani individuali pensionistici: sono forme pensionistiche individuali realizzate attraverso la sottoscrizione di contratti assicurativi sulla vita, con finalità previdenziali.
L’aderente può trasferire l’intera posizione individuale maturata ad un’altra forma pensionistica; l’esercizio di tale facoltà è subordinata alla partecipazione ad una forma pensionistica complementare per un periodo di almeno 2 anni. Le modalità di trasferimento della propria posizione sono disciplinate dagli Statuti e dai regolamenti dei Fondi.
Il fondo pensione eroga la pensione integrativa al lavoratore che abbia maturato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico obbligatorio, purché al momento della pensione, abbia maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
La pensione integrativa viene erogata sotto forma di rendita, ossia di prestazione in denaro a carattere continuativo e periodico, salvo che il lavoratore aderente abbia optato per la liquidazione in forma di capitale (in questo caso la prestazione può essere erogata solo se, convertendo il 70% del montante finale, la rendita risulta inferiore al 50% dell’importo dell’assegno sociale).
La rata della rendita è calcolata applicando all’ammontare della somma accantonata determinati coefficienti di conversione, che tengono conto anche dell’età del lavoratore.
Durante il periodo di partecipazione al Fondo pensione, il lavoratore può richiedere un’anticipazione nella misura massima del 75% della somma di pensione integrativa accumulata fino a quel momento per il sostenimento di spese sanitarie, per interventi straordinari, per particolari terapie, per l’acquisto della prima casa per sé o per i propri figli. Può essere chiesta l’anticipazione di un importo non superiore al 30% anche per altre esigenze, dopo almeno otto anni di iscrizione al Fondo pensione.