Il periodo di prova può essere previsto dalle parti all’inizio del rapporto di lavoro ed è utile al datore di lavoro per verificare le capacità, la professionalità del lavoratore assunto e al dipendente per verificare che il nuovo posto di lavoro risponda alle sue aspettative.
Il periodo di prova deve essere previsto per iscritto nel contratto di lavoro o in un specifico patto, secondo quanto previsto dall’art. 2096 Cod civ. con la specifica indicazione delle mansioni attribuite al lavoratore; la clausola o il patto di prova devono essere stipulati prima o contestualmente al momento dell’assunzione.
La mancanza della forma scritta o la stipulazione successiva comporta la nullità della clausola e l’assunzione si considererà avvenuta a titolo definitivo fin dal momento iniziale del rapporto.
Questo periodo iniziale può essere applicato a:
– Lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale
– Lavoratori assunti mediante le assunzioni obbligatorie purché la prova sia riferita a mansioni determinate e compatibili con lo stato fisico del soggetto inabile
– Lavoratori assunti con contratto di formazione
– Lavoratori assunti mediante le assunzioni obbligatorie purché la prova sia riferita a mansioni determinate e compatibili con lo stato fisico del soggetto inabile
– Lavoratori assunti con contratto di formazione
La durata del periodo di prova è prevista dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale di lavoro e comunque non può superare i 6 mesi previsti dalla legge.
Il lavoratore, nel periodo di prova, ha diritto a ricevere la retribuzione prevista dal contratto collettivo e matura, al pari degli altri lavoratori, il diritto alle ferie, alla tredicesima e quattordicesima, al trattamento di fine rapporto, ecc.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere liberamente dal contratto, senza obbligo di preavviso; se però, è previsto un periodo minimo di prova, le parti non potranno recedere fino alla scadenza di tale termine, a meno che non ricorra una giusta causa di licenziamento o dimissioni.
Al termine del periodo di prova, le parti possono o recedere unilateralmente o concordare la prosecuzione del rapporto di lavoro. La continuazione del rapporto di lavoro, al termine di tale periodo, può avvenire anche semplicemente attraverso la mera prosecuzione di fatto del rapporto stesso.