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Permessi ed aspettativa per funzioni pubbliche elettive

lavoratori eletti nei consigli comunali, provinciali e in altri enti pubblici territoriali hanno diritto ad usufruire di “permessi retribuiti per funzioni pubbliche elettive, in base a quanto previsto dal D.Lgs n. 267/2000, quali:
– i componenti delle giunte comunali, provinciali, delle comunità montane, hanno diritto di assentarsi per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva;
–  i componenti dei consigli comunali, provinciali, delle comunità montane e delle unioni di comuni  con popolazione superiore a 500.000 abitanti hanno diritto di assentarsi per l’intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli;
–  i lavoratori componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, i presidenti dei consigli comunali, provinciali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi precedenti, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Questi lavoratori hanno diritto ad usufruire, inoltre, di “permessi per funzioni pubbliche elettive non retribuiti” fino ad un massimo di 24 ore mensili, se risultino necessari per l’espletamento del loro mandato.
La retribuzione per i periodi di assenza viene anticipata dal datore di lavoro, che verrà rimborsato dall’Ente presso il quale i lavoratori esercitano le funzioni pubbliche. Il rimborso viene effettuato entro 30 giorni dalla richiesta del datore di lavoro.
L’art. 31 della Legge n.300/1970 riconosce, inoltre, ai lavoratori eletti ad incarichi pubblici, come membri del Parlamento, delle assemblee regionali, dei consigli provinciali e comunali o siano chiamati a svolgere altre funzioni pubbliche elettive presso Enti pubblici, la possibilità di richiedere “periodi di aspettativa per funzioni pubbliche” non retribuite.
Durante i periodi di aspettativa per funzioni pubblici, al lavoratore non gli verrà riconosciuta la retribuzione ordinaria dal datore di lavoro ma avrà diritto all’accreditamento dei contributi figurativi per l’intero periodo in cui ricopre la carica pubblica.
I contributi figurativi da accreditare devono essere commisurati alla retribuzione della qualifica professionale posseduta dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa, adeguata in relazione alla dinamiche salariali.
Sono da escludere, però, gli aumenti periodici della retribuzione collegati alla effettiva prestazione della attività lavorativa, le competenze accessorie riconosciute in tutto o in parte in base alla presenza in servizio o collegate ad un certo risultato del lavoro svolto, i compensi per lavoro straordinario.
contributi figurativi sono utili per l’acquisizione del diritto e per la determinazione della misura del trattamento pensionistico obbligatorio.
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