In base ai CCNL di settore, ogni lavoratore ha diritto, per ogni anno, ad un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività.
Le giornate sono quelle indicate come festive nella legge n. 260 del 1949.
Tale giornate appunto, non sono più considerate festive in seguito a successive norme di legge. Per l’anno 2016, ad esempio, abbiamo:
– 19 marzo (San Giuseppe)
– 5 maggio (Ascensione)
– 26 maggio (Corpus Domini)
– 29 giugno (S.S Pietro e Paolo)
– 4 novembre (Unità nazionale)
Se le ex festività ricorrono in giornata dove è prevista la normale prestazione lavorativa, i permessi sono riconosciuti.