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Permessi per elezioni

La materia dei permessi per elezioni è disciplinata dall’art. 119 del D.P.R. n. 361/1957 il quale prevede, in occasione di tutte le consultazioni elettorali (nazionali, comunali, provinciali e regionali), dei permessi retribuiti a carico del datore di lavoro in favore dei lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso i corrispondenti seggi.

Hanno diritto ad usufruire dei permessi per elezioni i lavoratori chiamati ad adempiere alle seguenti funzioni:

  • presidenti di seggio
  • scrutatori
  • segretari
  • rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché – in occasione di “referendum”
  • rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici o dei promotori del “referendum”

Tali lavoratori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni.

giorni di assenza dal lavoro per permessi per elezioni  sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa pertanto i lavoratori hanno diritto a percepire la normale retribuzione.

Per i giorni festivi o non lavorativi, compresi nel periodo di svolgimento delle funzioni elettorali, i soggetti suindicati hanno diritto, ex art. 1, L. n. 69/1992, a specifiche quote retributive in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile oppure in alternativa a riposi compensativi.

Per usufruire dei permessi per elezione il lavoratore è tenuto a fornire idonea documentazione al datore di lavoro.

Il lavoratore dovrà, pertanto, produrre l’attestazione del presidente del seggio, recante la data e l’orario di inizio e di chiusura delle operazioni elettorali.

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le ritenute fiscali sulle retribuzioni erogate a titolo di permessi per elezione.

E’ da precisare che non è soggetto a ritenuta d’imposta, a norma dell’art. 9, comma 2, L. n. 53/1990, il compenso erogato dalla Pubblica Amministrazione ai componenti dei seggi elettorali in quanto avente natura di rimborso spese.

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