La materia dei permessi per elezioni è disciplinata dall’art. 119 del D.P.R. n. 361/1957 il quale prevede, in occasione di tutte le consultazioni elettorali (nazionali, comunali, provinciali e regionali), dei permessi retribuiti a carico del datore di lavoro in favore dei lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso i corrispondenti seggi.
Hanno diritto ad usufruire dei permessi per elezioni i lavoratori chiamati ad adempiere alle seguenti funzioni:
- presidenti di seggio
- scrutatori
- segretari
- rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché – in occasione di “referendum”
- rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici o dei promotori del “referendum”
Tali lavoratori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro per permessi per elezioni sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa pertanto i lavoratori hanno diritto a percepire la normale retribuzione.
Per i giorni festivi o non lavorativi, compresi nel periodo di svolgimento delle funzioni elettorali, i soggetti suindicati hanno diritto, ex art. 1, L. n. 69/1992, a specifiche quote retributive in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile oppure in alternativa a riposi compensativi.
Per usufruire dei permessi per elezione il lavoratore è tenuto a fornire idonea documentazione al datore di lavoro.
Il lavoratore dovrà, pertanto, produrre l’attestazione del presidente del seggio, recante la data e l’orario di inizio e di chiusura delle operazioni elettorali.
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le ritenute fiscali sulle retribuzioni erogate a titolo di permessi per elezione.
E’ da precisare che non è soggetto a ritenuta d’imposta, a norma dell’art. 9, comma 2, L. n. 53/1990, il compenso erogato dalla Pubblica Amministrazione ai componenti dei seggi elettorali in quanto avente natura di rimborso spese.