I lavoratori genitori di un figlio portatore di handicap o che assistono un familiare con disabilità gravi, hanno diritto ad usufruire di “permessi per handicap”.
Questi i dettagli:
Questi i dettagli:
– Il genitore ha diritto, entro il compimento dell’ottavo anno d’età del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in modo continuativo o frazionato, per un periodo massimo di tre anni, a condizione che il minore portatore di handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e non è richiesta presenza del genitore
– Fino al compimento del terzo anno d’età del bambino, il lavoratore può richiedere di usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito o di 1 ora, nel caso di orario inferiore alle 6 ore giornaliere
– In alternativa al prolungamento del congedo parentale e alle due ore di permesso giornaliero retribuito, il genitore ha diritto a 3 giorni al mese di permessi non retribuiti per handicap, coperti dalla contribuzione figurativa e fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che il bambino con handicap non sia ricoverato a tempo pieno.
Tale diritto viene riconosciuto anche al parente entro il secondo grado della persona con disabilità, nel caso in cui i genitori abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anche essi affetti da patologie invalidanti, deceduti.
– Al raggiungimento della maggiore età del figlio, il lavoratore ha diritto agli stessi permessi purché il figlio sia convivente o richiede un’assistenza continuativa ed esclusiva;
– Legge n. 53 del 2000, riconosce inoltre al lavoratore un periodo di congedo fino a due anni, continuativo o frazionato e ha diritto a percepire dal datore di lavoro un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione; lo stesso periodo è coperto da contribuzione figurativa.
La retribuzione che viene riconosciuta durante i permessi per handicap retribuiti corrisponde ad un’indennità di ammontare pari all’ultima retribuzione percepita, che vine anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS. Durante tali periodi, il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa
Al lavoratore che usufruisce di questi permessi, è riconosciuto, anche, il diritto di scegliere, dove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
AGEVOLAZIONE PER I PORTATORI DI HANDICAP
Il lavoratore portatore di handicap maggiorenne usufruire alternativamente dei seguenti “permessi per handicap” retribuiti:
- 2 ore di permesso giornaliero retribuito;
- 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibile in maniera continuativa.
A tal fine dovrà presentare all’INPS e al datore di lavoro un’apposita domanda, valida per i 12 mesi; il datore di lavoro deve anticipare, per conto dell’INPS, un importo corrispondente alla retribuzione che gli sarebbe spettata per le ore di permesso, comprensiva delle mensilità aggiuntive.
Il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi previsti dalla legge per se stesso, può cumulare il godimento di 3 giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave.
La fruizione dei permessi per handicap da parte dei lavoratori con disabilità impedisce il contemporaneo utilizzo da parte dei genitori o parenti.
I giorni di permesso, invece, potranno essere riconosciuti al familiare non disabile, convivente del lavoratore portatore di handicap anche se quest’ultimo usufruisce dei permessi per se stesso, a condizione che abbia una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare.
Il lavoratore affetto da una disabilità ha diritto di scegliere, dove possibile, tenuto conto delle esigenze organizzative dell’impresa, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il suo consenso.