Lo Statuto dei Lavoratori ha riconosciuto al datore di lavoro la possibilità di impiegare, entro certi limiti, personale appositamente incaricato di controllare lo svolgimento dell’attività lavorativa.
I lavoratori interessati devono essere tempestivamente informati dei nominativi e delle mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza.
La norma dell’art. 3 dello Statuto dei lavoratori ha lo scopo di evitare le forme occulte di controllo sull’attività lavorativa che, in quanto tali, siano idonee a ledere la libertà e la dignità del lavoratore.
Allo stesso modo però la norma non inserisce un divieto generale di controllo occulto. La funzione di vigilanza quindi, non deve trasformarsi in una costante e vessatoria osservazione dei lavoratori e della loro attività.
Nel caso in cui fosse così, eventuali imputazioni probatorie a carico del lavoratore sarebbero inammissibili e l’eventuale licenziamento sarebbe illegittimo.