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Persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro

Le persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro sono generalmente quei lavoratori adibiti ad attività, che date le modalità di svolgimento e/o i macchinari utilizzati, sono ritenute dalla legge potenzialmente rischiose.
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è estesa anche alle “malattie professionali”, per le quali si applicano le stesse norme di legge.
Per disposizione di legge (D.P.R. n. 1124/1965) o per effetto di sentenze della Corte Costituzionale sono, a titolo esemplificativo, persone assicurate contro gli infortuni nel settore industriale:
– coloro che in modo permanente prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale;
– coloro che, pur senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro altrui;
– gli artigiani, anche se non iscritti all’albo, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
– il coniuge, i figli e i familiari che partecipano all’impresa familiare prestando la propria opera manuale o non manuale;
– i lavoratori in aspettativa non retribuita, chiamati a coprire cariche sindacali, provinciali e nazionali;
– i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, che prestano la propria opera manuale, a prescindere dal fatto che l’attività sia prestata in forma subordinata o meno;
– gli apprendisti;
– gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati. La tutela assicurativa si estende anche in caso di viaggi di istruzione. Non rientrano nell’ambito di applicazione del T.U. sulla sicurezza gli alunni delle scuole materne in quanto non svolgono quelle attività che possano comportare il rischio di infortunio, come ad esempio le attività di scienze motorie;
– i viaggiatori e piazzisti che, per l’espletamento delle proprie mansioni, si avvalgono non occasionalmente di veicoli a motore;
– i lavoratori a domicilio;
– gli associati in partecipazione che prestino opera manuale, o non manuale.
Sono, invece, considerate soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro nel settore agricolo:
a) i lavoratori fissi, addetti ad aziende agricole o forestali;
b) i proprietari o affittuari, i loro coniugi e i figli che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;
c) coloro che svolgono attività di sorveglianza di lavori altrui, anche se non partecipano materialmente all’attività;
d) i soci di società cooperative  di aziende agricole o forestali.
Il D.Lgs n. 38/2000 ha esteso la tutela assicurativa contro gli infortuni anche ai:
• lavoratori parasubordinati;
• ai dirigenti;
• agli sportivi professionisti e dilettanti, anche se già tutelati con polizze privatistiche previste da contratto o da legge.

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