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Pignoramento crediti di lavoro

Ai sensi dell’art. 545 del Cod. di Procedura civile, è ammesso il pignoramento dei crediti di lavoro nella misura di 1/5 per i tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni e per lo stesso ammontare per altri tipi di crediti.
E’ ammesso il pignoramento dei crediti di lavoro per più cause simultanee, purché l’importo pignorato non superi la metà dell’ammontare dei crediti stessi.
Questo genere di pignoramento (stipendio, somme dovute a causa del licenziamento e altre indennità avente ad oggetto il rapporto di lavoro), può avvenire anche per crediti alimentari, soltanto però nella misura autorizzata dal Presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

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