Nei contratti a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro dando un congruo periodo di preavviso alla controparte.
I Contratti Collettivi Nazionali di categoria definiscono, per ogni livello di inquadramento, una diversa durata del preavviso, variabile anche in relazione all’anzianità di servizio del lavoratore.
La funzione del preavviso è quella di attenuare le conseguenze derivanti dall’interruzione improvvisa del rapporto di lavoro, che potrebbero risultare pregiudizievoli per l’organizzazione del lavoro dell’impresa.
Il periodo di preavviso dovrebbe soddisfare gli interessi e le esigenze sia del datore di lavoro sia del lavoratore licenziato. Infatti, il datore di lavoro avrà la necessità di ricercare e formare adeguatamente una nuova risorsa che sostituisca il dipendente licenziato o dimesso; il lavoratore avrà bisogno di un tempo utile per trovare una nuova occupazione.
In mancanza di preavviso, il recedente dovrà versare all’ altra parte un‘indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata in caso di preavviso lavorato.
Nell‘indennità sostituiva del preavviso devono essere compresi quindi tutti gli elementi retributivi che vengono corrisposti con carattere di abitualità e continuità, anche se in natura.
Non è previsto l’obbligo di dare preavviso:
• se il licenziamento o la dimissione siano dovuti da una causa talmente grave da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento per giusta causa);
• durante il periodo di prova.
• durante il periodo di prova.