Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 81/2015 è titolare del diritto di precedenza il lavoratore che abbia prestato un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi (salvo diversa disposizione contratti collettivi, anche aziendali), nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi, con riferimento a mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine.
Il lavoratore deve manifestare la propria volontà per iscritto entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (3 mesi per gli stagionali).
Il diritto di precedenza si estingue trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’esistenza del suddetto diritto dev’essere indicato nel contratto di lavoro a tempo determinato, anche attraverso il richiamo alla disposizione normativa contenuta all’interno dell’art. 24, comma 4, o, in alternativa, riproducendo il contenuto letterale della stessa.
Il mancato inserimento del richiamo al diritto di precedenza non comporta l’applicazione di alcuna sanzione amministrativa specifica.
Ci si chiede quali altri effetti abbia l’omessa informazione da parte datoriale e il conseguente comportamento del lavoratore. Quest’ultimo potrebbe ricorre al giudice del lavoro chiedendo il risarcimento del danno conseguente la violazione di un diritto di informazione.
Quanto al mancato rispetto del diritto di precedenza – nel senso che il datore di lavoro ha proceduto, per le mansioni già svolte, all’assunzione a tempo indeterminato di altro lavoratore – anche in tal caso il lavoratore “pretermesso” potrebbe chiedere il risarcimento del danno ma non anche la “costituzione forzosa” del rapporto di lavoro.