I quadri costituiscono, assieme a dirigenti, impiegati ed operai, una delle quattro categorie di lavoratori subordinati previste dalla legge all’art. 2095 del codice civile italiano.
Si tratta di lavoratori che svolgono attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa, e che dipendono direttamente dall’imprenditore o da un dirigente.
I requisiti e le norme di appartenenza alla categoria sono contenute nei singoli contratti collettivi di lavoro, come espressamente demandato dalla Legge 190/1985.
La legge impone al datore di lavoro l’obbligo di assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso i terzi conseguente alla colpa nello svolgimento delle proprie mansioni.
La Suprema Corte ha sancito l’immediata precettività della norma sui quadri affermando che, in mancanza di una regolamentazione contrattuale, il Giudice può attribuire la qualifica di quadro al lavoratore sulla base di specifiche indicazioni fornite dalla legge.
In ambito bancario il funzionario è il quadro di grado più elevato. Può anche assumere la qualifica di Direttore di agenzia di Banca.
In ambito metalmeccanico il quadro è invece una qualifica intermedia tra quella di dirigente e di impiegato.