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Rappresentanze sindacali aziendali (RSA)

L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori garantisce la presenza del sindacato nei luoghi di lavoro riconoscendo ai lavoratori la possibilità di costituire, in ogni unità produttiva, le Rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
Le RSA possono essere costituite nell’ambito delle associazioni sindacali firmatarie del C.c.n.l applicato nell’unità produttiva. Si è voluto quindi circoscrivere le rappresentanze sindacali aziendali in un ambito nel quale, accanto ai poteri ad esse riconosciuti, faccia riscontro un’effettiva capacità di rappresentanza degli interessi sindacali.
Alle RSA competono appositi spazi, per l’affissione di comunicati e testi di interesse sindacale in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
Nelle unità produttive con oltre 200 dipendenti hanno diritto, in via permanente, di un locale comune per l’esercizio delle loro funzioni all’interno dell’azienda, mentre nelle unità produttive con un numero inferiore di addetti hanno diritto di usufruire, su richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

Come organi sindacali, le Rappresentanze sindacali aziendali sono titolari del potere di convocazione dell’assemblea dei lavoratori e del potere di indire il referendum in azienda su materie di interesse sindacale (artt. 20 e  21 Statuto).

Inoltre, ai dirigenti delle RSA sono riconosciuti permessi retribuiti e non retribuiti necessari per lo svolgimento del loro mandato.
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