L’art. 21 dello Statuto dei lavoratori riconosce alle rappresentanze sindacali aziendali il diritto di indire referendum nell’ambito aziendale, al di fuori dell’orario di lavoro, su materie inerenti all’attività sindacale, ad esempio possono richiedere ai lavoratori di esprimere il loro parare sugli accordi o contratti collettivi stipulati.
Lo svolgimento del referendum non deve comunque recare pregiudizio al normale ed ordinario svolgimento dell’attività lavorativa all’interno dei luoghi di lavoro.
Al referendum hanno diritto di partecipare tutti i lavoratori appartenenti all’unità produttiva e alla categoria interessata; i contratti collettivi possono prevedere, inoltre, altre modalità di svolgimento del referendum.