Il D.Lgs n.234/2007 ha previsto, a partire dal 1° Gennaio 2008, per le imprese di autotrasporto di persone e merci, l’istituzione del registro dell’orario di lavoro per i soli lavoratori mobili (gli autisti).
Il registro deve essere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro e deve essere conservato presso la sede legale dell’azienda per almeno due anni successivi all’ultimo periodo registrato.
Nel registro dell’orario di lavoro devono essere annotati:
• le generalità e il numero di matricola di ciascun lavoratore
• il numero delle ore complessive per ogni giorno di lavoro
• il numero delle ore complessive per ogni giorno di lavoro
La mancata tenuta del registro comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di importo compreso tra 250€ e 1.500€.