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Registro infortuni

A decorrere dal 23 dicembre 2015 è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

La norma va coordinata con quella che ha modificato il l’art. 8 comma 4 D.Lgs. 81/2008 aveva già previsto l’abolizione del registro infortuni nell’ambito dell’avvio del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro), mai attuato.

NORMATIVA PRECEDENTE
La tenuta del registro infortuni era obbligatoria per tutte le aziende private e pubbliche (compresi: gli studi professionali, le scuole di ogni ordine e grado, le associazioni riconosciute e non, le onlus, le cooperative sociali, gli enti religiosi), nelle quali fossero impiegati lavoratori subordinati e soggetti ad essi equiparati:  i soci delle società cooperative, l’associato in partecipazione d’opera, i lavoratori a progetto e i collaboratori coordinati e continuativi.
Non vi era obbligo di tenuta del registro degli infortuni per le aziende operanti nel settore delle miniere, delle cave e torbiere; dei trasporti terrestri pubblici; della navigazione marittima ed aerea, perché soggetti ad una diversa e specifica disciplina.
All’interno di esso dovevano essere registrati:
• tutti gli incidenti occorsi ai lavoratori dipendenti, in modo cronologico, che comportino un’inabilità temporanea con assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
• il nome, cognome e qualifica professionale dell’infortunato;
• la causa e le circostanze dell’infortunio,
• la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Non dovevano essere indicate nel registro le “malattie professionali”.
Il registro degli infortuni doveva essere conforme al modello previsto dal D.M. 5 dicembre 1996, doveva essere vidimato dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio e doveva essere conservato, sul luogo di lavoro, per almeno 4 anni dall’ultima registrazione o dalla data della sua vidimazione se non era mai stato utilizzato.
La mancata tenuta o l’irregolare tenuta di suddetto registro comportava, per il datore di lavoro, la sanzione amministrativa pecuniaria d’importo compreso tra 2.580€ e 15.490€.
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