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Regolarizzazione extracomunitari

Il lavoratore extracomunitario può lavorare regolarmente in Italia solo laddove sia titolare di un permesso di soggiorno che gli consenta di svolgere attività Lavorative.

In particolare, i permessi di soggiorno che, ai sensi del D.Lgs. n° 28/1998 (T.U. Immigrazione), consentono di svolgere un’attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato sono:
• Permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
• Permesso di soggiorno per lavoratori stagionali
• Permesso di soggiorno di soggiorno per motivi di studio convertito in permesso di lavoro subordinato
• Permesso di soggiorno per ricongiungimento famigliare

Chiunque intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro con uno straniero extracomunitario residente all’estero, deve seguire la procedura prevista e disciplinata dal T.U. immigrazione al fine di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La procedura finalizzata al conseguimento di tale tipologia di permesso di soggiorno consta di tre passaggi principali:
1. richiesta di nulla osta lavoro al Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della propria provincia;
2. rilascio del visto da parte degli uffici consolari del paese d’origine;
3. rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura.

Richiesta nulla osta
Al fine di richiedere il rilascio del nullo osta per lavoro subordinato il datore di lavoro deve presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa, i seguenti documenti:
modulo di richiesta nominativa di nulla osta lavoro;
fotocopia del passaporto o altro documento di viaggio equivalente;
• idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
• la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
• dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;
• richiesta di trasmissione della documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari.

Entro massimo 60 giorni il SUI deve rilasciare il Nulla Osta lavoro, nel rispetto dei limiti, il quale sarà valido per 6 mesi dalla data del rilascio.

Rilascio del visto
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale.

Rilascio del permesso di soggiorno
Il contratto di soggiorno
Ai sensi dell’art. 5-bis del T.U., entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, lo straniero deve recarsi presso il SUI che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno (che resta ivi conservato), il quale deve contenere:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Richiesta del permesso di soggiorno
La richiesta di permesso di soggiorno deve essere presentata al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 5 T.U. Immigrazione.
Condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno:
• previa sottoscrizione del contratto di lavoro di cui sopra;
• il rilascio dev’essere richiesto per le medesime attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti;
• lo straniero richiedente è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici;
• versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 (= per rinnovo).

La durata del permesso di soggiorno
La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) 1 anno per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
b) 2 anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il rilascio del permesso
Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda la questura rilascia il permesso di soggiorno (lo stesso termine vale per il rinnovo e la conversione).
N.B.: anche ove non venga rispettato il termine di 60 giorni, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
In questo caso, condizione essenziale al fine di potere esercitare l’attività di lavoro è, oltre alla tempestività della domanda, che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso.

Obblighi del titolare di permesso di soggiorno
Gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare al questore competente per territorio, entro i 15 successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
Il rinnovo del permesso di soggiorno
Il rinnovo del permesso di soggiorno dev’essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora entro 60 giorni prima della scadenza, il quale verificherà che sussistano ancora le condizioni previste per il rilascio.
Fatti salvi i diversi termini previsti dal T.U. è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

La perdita del posto di lavoro
La perdita del posto di lavoro non priva il lavoratore straniero e i suoi familiari del permesso di soggiorno.
Infatti, sia in caso di licenziamento che di dimissioni volontarie, è possibile iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, comunque non inferiore a un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero qualora superiore (tranne che per il lavoro stagionale).

Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio
Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, in presenza dei requisiti previsti dal T.U. per i lavoratori subordinati può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sempre nell’ambito delle quote stabilite per lavoro subordinato a norma dell’articolo 3, comma 4 T.U. Immigrazione.

Responsabilità penale del datore di lavoro
Il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Sono previste inoltre delle circostanze aggravanti, per le quali è previsto un aumento da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale (“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”).

E’ prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio.

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