Si tratta di un istituto complementare alla prestazione lavorativa grazie al quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per sopperire ad esigenze improvvise e non prevedibili.
La reperibilità è perciò una clausola contrattuale che permette all’azienda di definire, con il proprio dipendente, un impegno costante, anche va anche oltre il normale orario di lavoro. Tale impegno risulta limitato alla disponibilità di reperimento, con la finalità di risolvere eventuali problemi, fornire risposte tecniche, ecc.
Questa fattispecie non va confusa con lo straordinario che rappresenta, invece, una prestazione continuativa che oltrepassa le normali ore lavorative.
C’è da dire, comunque, che a seguito di una chiamata per reperibilità, l’attività potrebbe anche trasformarsi in straordinario qualora sia richiesto al dipendente lo svolgimento di una determinata attività lavorativa che ha carattere di urgenza.
La disponibilità del lavoratore viene compensata con un’indennità denominata reperibilità, disponibilità o reperimento. Tale indennità può esser costituita da un importo fisso mensile o da un’indennità fissa per ogni chiamata oppure, ancora, da una percentuale sulla retribuzione.
Per la reperibilità, le forme contrattuali possono essere varie e di per sé non è necessario definirle per atto scritto. Detto ciò la forma scritta può essere la migliore per tutelare adeguatamente le necessità dell’azienda. La determinazione dell’importo non ha parametri contrattuali o giurisprudenziali che definiscano con precisione l’equo compenso in caso di reperibilità. Datore di lavoro e dipendente sono quindi liberi di regolamentare le modalità di corresponsione e quelle economiche.
Le eventuali controversie possono essere valutate da un giudice o definite tra le parti con un arbitro.
Certi CCNL hanno cominciato a proporre la regolamentazione di tale attività e quindi sono vincolanti per le aziende e i dipendenti che ne hanno accettato l’applicazione. Per esempio il contratto dei collaboratori interinali prevede tale particolare istituto contrattuale.
Un caso specifico di particolare rilevanza e diffusione è rappresentato dal CCNL dell’Industria Metalmeccanica.
In questo particolare ambito, il lavoratore, salvo per giustificato motivo, non può rifiutarsi di dare disponibilità alla reperibilità. In caso di richiesta, il lavoratore in reperibilità è tenuto per legge a raggiungere l’azienda di solito entro 30 minuti dalla chiamata; nel caso in cui il lavoratore non risponda tempestivamente si esporrà a sanzioni disciplinari e perderà la relativa indennità di disponibilità.
La reperibilità può essere oraria, giornaliera e settimanale; in questo ultimo caso non potrà superare le due settimane consecutive su quattro e non dovrà coinvolgere più di 6 giorni continuativi.
In caso di chiamata il lavoratore percepirà un compenso pari all’85% della normale retribuzione per il tempo di viaggio necessario a raggiungere il luogo dell’intervento ed al successivo rientro.
Le ore di intervento saranno compensate con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, notturno e festivo a seconda dei casi. I compensi corrisposti sono soggetti al regime fiscale e previdenziale.